È entrato in vigore il 26 agosto 2026 il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto. Il provvedimento introduce una disciplina specifica sulle incompatibilità dei magistrati tributari, figura professionale istituita nell’ambito della riforma della giustizia tributaria.
La nuova regolamentazione distingue nettamente tra giudici tributari e magistrati tributari. I primi rappresentano la componente storica della giurisdizione tributaria e svolgono funzioni giudicanti nelle Corti di giustizia tributaria senza appartenere a una magistratura di carriera. Per loro erano già previste regole di incompatibilità nell’articolo 8 della disciplina precedente.
La distinzione tra le due figure
I magistrati tributari sono invece una figura di nuova istituzione, pensata per creare un ruolo unico e una carriera professionale stabile, secondo un modello più vicino a quello della magistratura ordinaria. Proprio in considerazione di questa novità, il Senato, nel Resoconto sommario n. 39 del 30 luglio 2026, aveva sollecitato il Governo a rendere il regime di incompatibilità coerente con quello già applicato ai magistrati ordinari.
Il decreto interviene quindi su due piani distinti. Per i giudici tributari si limita a un adeguamento terminologico dell’articolo 8: nei commi già esistenti, il riferimento ai componenti viene sostituito con quello ai giudici. Non viene invece introdotta, per questa categoria, una nuova disciplina sostanziale.
Il vincolo collegato alla sede della Corte
Per i magistrati tributari il decreto stabilisce una regola specifica. Essi non possono appartenere alle Corti di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso le cui sedi il coniuge, il convivente, un parente fino al secondo grado o un affine fino al primo grado sia abilitato all’assistenza tecnica tributaria oppure eserciti, anche in forma associata, le attività professionali indicate dalla norma.
Il collegamento territoriale riguarda dunque esclusivamente la sede della Corte interessata. La disposizione non introduce un’incompatibilità generale riferita a ogni sede, ma collega il divieto alla coincidenza tra l’ufficio giudiziario di appartenenza e il luogo nel quale il familiare svolge l’attività professionale rilevante ai fini della norma.
La verifica della presenza di una causa di incompatibilità spetta al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, organo di autogoverno della categoria. L’organismo dovrà esaminare i singoli casi e accertare l’eventuale coincidenza tra la sede della Corte e l’attività professionale svolta dal familiare o dal soggetto legato al magistrato dai rapporti indicati dall’articolo 8.