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Accesso agli atti, il ricorso tributario scatta in 60 giorni

La Suprema Corte: la consegna integrale del provvedimento rende decisiva la data di acquisizione, anche con una notifica irregolare.

Accesso agli atti, il ricorso tributario scatta in 60 giorni

Chi ottiene copia di un avviso di accertamento attraverso un’istanza di accesso agli atti non può attendere una nuova notificazione formale prima di contestarlo. La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 24973 del 3 settembre 2026, ha ribadito che la piena ed effettiva conoscenza del provvedimento può far decorrere il termine perentorio previsto per il ricorso, anche quando la precedente notifica sia nulla o inesistente.

La controversia riguardava un avviso relativo all’anno d’imposta 2011. Il contribuente aveva presentato un’istanza di accesso agli atti nel maggio 2019 e aveva ricevuto dall’Amministrazione finanziaria una copia del documento il 12 giugno 2019. La consegna non era avvenuta nell’ambito di una procedura formale di notificazione, ma aveva comunque consentito l’acquisizione integrale dell’atto.

Il contribuente aveva impugnato l’accertamento contestando sia la validità della notifica sia la decadenza dell’Amministrazione dal potere impositivo. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso, ritenendo irregolare la notificazione. In appello, però, la decisione era stata riformata: poiché la copia era stata consegnata il 12 giugno, mentre il ricorso era stato notificato il 13 novembre 2019, l’impugnazione è stata considerata tardiva e quindi inammissibile.

La conoscenza effettiva può sostituire la notifica

La Cassazione distingue tra la validità sostanziale dell’atto e il termine entro il quale deve essere impugnato. Il procedimento di notificazione serve a creare una conoscenza legale del provvedimento, ma la conoscenza piena ed effettiva può offrire una garanzia equivalente, o persino maggiore, rispetto alla semplice conoscibilità derivante dalla notifica.

Di conseguenza, una volta dimostrato che il contribuente ha acquisito integralmente l’avviso, il termine previsto dall’articolo 21 del Dlgs n. 546/1992 può iniziare a decorrere anche senza una notificazione valida. La Corte richiama l’orientamento già espresso nella sentenza n. 17183/2026, secondo cui la notificazione dell’atto impositivo è una condizione di efficacia, non un requisito della sua esistenza o validità.

Decadenza dell’ufficio e ricorso tardivo

Nel caso esaminato, la Cassazione ha riconosciuto che, quando il contribuente aveva acquisito la copia nel giugno 2019, il termine entro il quale l’Amministrazione avrebbe dovuto esercitare il potere impositivo era già scaduto. Questo, tuttavia, non consentiva di presentare il ricorso senza rispettare limiti temporali.

La decadenza dell’Amministrazione costituisce infatti un’eccezione in senso stretto: deve essere fatta valere tempestivamente dalla parte interessata e non può essere rilevata d’ufficio. Diversamente, la tardività dell’impugnazione incide sulla sua ammissibilità e può essere rilevata direttamente dal giudice. Anche l’eventuale decadenza dell’ufficio, quindi, deve essere eccepita con un ricorso presentato nei termini.

La decisione ha conseguenze pratiche per chi riceve un avviso tramite accesso agli atti o altra richiesta documentale. La data di consegna della copia integrale può diventare il momento iniziale dei sessanta giorni per impugnare. Non è sufficiente una generica notizia dell’esistenza dell’atto: occorre la piena conoscenza del suo contenuto. Quando la notifica è invalida o manca, spetta all’Amministrazione dimostrare quando tale conoscenza sia stata acquisita.

Contribuenti e professionisti devono quindi individuare con precisione la data di consegna, verificare subito la scadenza e inserire tempestivamente nel ricorso tutte le contestazioni, compresa l’eventuale decadenza dell’ufficio. Per l’Amministrazione possono essere decisivi documenti come istanze di accesso, verbali di consegna, ricevute e corrispondenza. Il principio affermato dalla Cassazione è che la piena conoscenza dell’atto può far decorrere il termine anche in presenza di una notifica mancante o viziata.