Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto, interviene sulla disciplina del riporto delle perdite fiscali nelle riorganizzazioni societarie. L’articolo 7, qualificato come norma di interpretazione autentica dell’articolo 84, comma 3, del TUIR, estende le limitazioni anche ai trasferimenti che riguardano le partecipazioni nella società controllante, e non soltanto quelle della società che ha accumulato le perdite.
La modifica riguarda in particolare i gruppi strutturati con una o più holding. La cessione delle partecipazioni a monte della catena societaria può infatti produrre, sul piano sostanziale, lo stesso effetto del trasferimento diretto del controllo sulla società titolare delle perdite. La nuova disposizione chiarisce che anche queste operazioni devono essere valutate ai fini delle regole antiabuso.
Le condizioni per limitare il riporto
L’articolo 84 del TUIR consente in via ordinaria di riportare le perdite senza limiti temporali, utilizzandole però entro il limite dell’80% del reddito imponibile di ciascun esercizio. Le perdite dei primi tre periodi d’imposta, se riferite a una nuova attività produttiva, seguono un regime più favorevole.
Il comma 3 interviene contro il cosiddetto commercio di bare fiscali, cioè l’acquisizione di società con perdite rilevanti per sfruttarle a compensazione di redditi prodotti dal nuovo acquirente. Le limitazioni scattano quando ricorrono insieme due presupposti: il trasferimento della maggioranza delle partecipazioni con diritto di voto e la modifica dell’attività principale svolta dalla società. Il solo cambio del controllo, senza variazione dell’attività, non è quindi sufficiente.
Anche in presenza di entrambe le condizioni, il riporto può restare possibile se la società supera il test di vitalità, basato su ricavi e costo del lavoro rispetto alla media dei due esercizi precedenti. Le perdite utilizzabili non possono inoltre superare il patrimonio netto risultante dal bilancio o, se maggiore, il valore economico attestato da una perizia.
Effetti retroattivi e conferimenti ancora incerti
La qualificazione dell’articolo 7 come norma di interpretazione autentica ne determina l’efficacia retroattiva. Le nuove indicazioni possono quindi interessare anche operazioni realizzate prima dell’11 agosto 2026, quando gli accertamenti relativi non siano ancora definitivi. La disposizione estende inoltre il meccanismo alle eccedenze di interessi passivi indeducibili e alle eccedenze ACE riportabili.
Resta invece aperto il tema del conferimento di partecipazioni nella holding. L’articolo 9, comma 5, del TUIR equipara i conferimenti alle cessioni a titolo oneroso per la determinazione dei redditi, ma questa assimilazione non comporta automaticamente l’applicazione di tutte le norme riferite alle cessioni. L’articolo 84, infatti, non richiama espressamente i conferimenti.
Secondo l’analisi proposta nel contributo, il conferimento effettuato da un socio che mantiene il controllo totalitario della holding non determinerebbe, in linea di principio, un trasferimento sostanziale del potere di direzione. Diversa è l’ipotesi in cui l’operazione comporti l’ingresso di nuovi soci o la diluizione del conferente al di sotto della soglia di controllo: in quel caso potrebbe verificarsi un cambio effettivo della governance della società in perdita.
In assenza di chiarimenti normativi o di prassi, la verifica dovrà essere condotta caso per caso. Sarà necessario ricostruire la catena partecipativa, accertare l’eventuale mutamento del controllo, verificare la modifica dell’attività principale e applicare il test di vitalità. Il decreto prevede inoltre dal 2027 il passaggio al nuovo Testo unico dell’imposizione sui redditi, che recepisce le modifiche intervenute nella disciplina.