Per il 2026 i dipendenti pubblici non dirigenti possono beneficiare di un’imposta sostitutiva del 15% sui compensi legati al trattamento economico accessorio. A chiarire le modalità di applicazione della misura è l’Agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello n. 173/2026, che individua anche il periodo d’imposta da utilizzare per verificare il requisito reddituale.
La disposizione è contenuta nell’articolo 1, comma 237, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, cioè la legge di Bilancio 2026. Il regime agevolato riguarda i compensi relativi al trattamento economico accessorio, comprese le indennità di natura fissa e continuativa, corrisposti al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche.
L’imposta sostitutiva prende il posto dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali. L’applicazione è prevista in via ordinaria, salvo che il lavoratore presenti una rinuncia scritta. L’agevolazione opera comunque entro un limite preciso: i compensi agevolabili non possono superare 800 euro complessivi annui.
Il reddito da considerare è quello del 2026
Il chiarimento principale riguarda la soglia di reddito necessaria per accedere al beneficio. La norma prevede che il lavoratore sia titolare di un reddito da lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro, ma non indica espressamente un diverso anno di riferimento.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, in assenza di una disposizione specifica, il limite deve essere verificato con riferimento allo stesso periodo d’imposta 2026. Non rileva quindi, ai fini indicati nella risposta, il reddito del 2025: il lavoratore potrà usufruire della tassazione agevolata se nel 2026 il proprio reddito da lavoro dipendente non supera la soglia prevista.
Il datore di lavoro pubblico, in qualità di sostituto d’imposta, può applicare l’aliquota ridotta ai compensi che ritiene riconducibili al trattamento economico accessorio e alle indennità fisse e continuative. Restano necessarie entrambe le condizioni: il rispetto del tetto di 800 euro e il reddito da lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro nello stesso anno.
L’Agenzia precisa inoltre che la verifica concreta della riconducibilità di una determinata voce al trattamento economico accessorio non rientra nelle competenze esercitabili attraverso l’interpello. La valutazione spetta quindi al sostituto d’imposta sulla base della natura dei compensi corrisposti.
Chi rientra nella misura e come si calcola
La misura riguarda il personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche indicate dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, compreso il personale non dirigenziale sottoposto a un regime di diritto pubblico.
Sono invece esclusi gli appartenenti alle Forze di polizia e alle Forze armate già destinatari delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 45, comma 2, del decreto legislativo n. 95/2017. Per il personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nei casi previsti dalla legge di Bilancio, il beneficio del 15% si aggiunge alle altre misure agevolative applicabili.
Il limite di 800 euro deve essere calcolato sull’ammontare annuale dei compensi agevolabili e non su ogni singola erogazione. Per esempio, con 600 euro di compensi accessori e un reddito entro la soglia, l’intero importo può essere tassato al 15%. Se i compensi ammontano invece a 1.200 euro, l’aliquota sostitutiva si applica soltanto ai primi 800 euro; la parte eccedente resta fuori dall’agevolazione prevista dalla legge.