Il regime IVA delle somme corrisposte in base ad accordi transattivi resta al centro di un confronto tra prassi amministrativa, dottrina e giurisprudenza. A intervenire sul tema è la Norma di comportamento AIDC n. 239, adottata il 10 settembre 2026 dalla Commissione Norme dell’associazione. Il documento sostiene che, per stabilire il trattamento fiscale, occorra guardare soprattutto all’operazione economica effettivamente realizzata e non alla qualificazione civilistica dell’accordo.
La questione riguarda in particolare la distinzione tra transazione dichiarativa e transazione novativa. Nel primo caso il rapporto originario viene modificato, ma non estinto. Nel secondo, invece, il precedente vincolo viene sostituito da uno nuovo, purché sussistano un effettivo intento novativo e un elemento di novità sostanziale. Secondo la Cassazione, non bastano quindi una diversa scadenza, una modifica quantitativa o variazioni meramente accessorie.
Il criterio dello scambio economico
La ricostruzione dell’AIDC si fonda sulla disciplina europea e sulle pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea. L’IVA presuppone uno scambio diretto tra un’utilità, come la cessione di un bene o l’esecuzione di un servizio, e una controprestazione economicamente valutabile. Il contratto, in questa prospettiva, serve a ricostruire l’operazione, ma non determina da solo l’esistenza del presupposto d’imposta.
Per una transazione dichiarativa, la fornitura o la prestazione originaria è già stata eseguita e l’accordo successivo non modifica l’operazione economica. Il trattamento IVA resta quindi quello iniziale. Se cambia il corrispettivo, il documento richiama il ricorso alle note di variazione previste dall’articolo 26 del D.P.R. 633/1972. La rinuncia alla lite, inoltre, viene considerata un effetto giuridico dell’intesa e non una prestazione autonoma imponibile.
La stessa impostazione viene estesa alle transazioni novative quando l’accordo non introduce nuove prestazioni. L’estinzione del contratto originario, infatti, non fa venir meno una fornitura già eseguita. Diverso è il caso in cui dall’intesa nascano obblighi distinti, con un autonomo rapporto tra prestazione e corrispettivo: in questa situazione si configura una nuova operazione IVA, da valutare separatamente.
Il contrasto con la prassi e il caso di Firenze
La posizione dell’AIDC si discosta da quella espressa in diverse risposte dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui la transazione novativa può rendere imponibile la rinuncia al contenzioso, qualificata come obbligazione di non fare. La Norma contesta questo approccio, perché la forma civilistica dell’accordo non dovrebbe consentire alle parti di modificare indirettamente il regime fiscale dell’operazione.
Il confronto è emerso anche nella sentenza della CGT di Firenze n. 150/2026, depositata il 2 marzo. Il giudizio riguardava una transazione superiore a 3,5 milioni di euro relativa a un rapporto di fornitura. Il collegio ha ritenuto imponibile il nesso tra rinuncia alla lite e somma corrisposta, confermando la contestazione dell’Ufficio e richiamando anche gli obblighi del committente in materia di regolarizzazione della fattura.
Per la Norma AIDC, invece, quando la fornitura è già stata eseguita e l’accordo non crea utilità ulteriori, non nasce un nuovo presupposto d’imposta. Anche le somme con funzione risarcitoria devono essere valutate in base alla loro causa concreta: il danno emergente, privo di una controprestazione, resta fuori campo IVA; una somma che remunera in sostanza una prestazione o un’utilità può invece essere imponibile.
Il contrasto interpretativo non risulta ancora risolto da una pronuncia della Cassazione specificamente dedicata alla transazione novativa. In attesa di chiarimenti, il professionista è chiamato a esaminare il contratto originario, il contenuto dell’accordo e l’eventuale presenza di nuove prestazioni. In caso di fattura ritenuta irregolare, il committente deve valutare la regolarizzazione nei termini previsti dalla legge, considerando anche il rischio di sanzioni.