L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato il 9 settembre 2026 nuove indicazioni per gli operatori economici interessati allo Special Arrangement, il regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione. Le istruzioni arrivano in vista dell’applicazione della riforma dell’e-commerce dal 1° luglio 2026 e si inseriscono nel quadro delineato dalla Circolare n. 17/2026.
Il provvedimento riguarda le modalità di adesione e gli adempimenti necessari per gestire correttamente le operazioni previste dall’articolo 74-sexies.1 del DPR n. 633/1972. Il primo passaggio richiesto agli operatori è l’invio di una comunicazione preventiva via PEC alla Direzione Dogane.
Codice F49 e autorizzazione alla dilazione
La comunicazione deve essere accompagnata dalla corretta gestione delle dichiarazioni doganali, della dilazione di pagamento e delle garanzie. In particolare, nelle dichiarazioni con tracciati H1, H6 o H7 deve essere indicato il codice di procedura aggiuntiva F49, richiesto per le operazioni effettuate nell’ambito dello Special Arrangement.
È inoltre necessario possedere, oppure ottenere, un’autorizzazione alla dilazione di pagamento, la cosiddetta DPO, prevista dall’articolo 110, lettera c), del Codice doganale dell’Unione. Gli operatori che non ne sono ancora titolari devono presentare tempestivamente la relativa richiesta, così da poter gestire le specificità del flusso e-commerce.
Tra gli adempimenti figura anche la costituzione o l’adeguamento di una garanzia globale (CGU). La garanzia deve coprire gli oneri doganali, compresi il dazio forfettario di 3 euro e l’IVA dovuta all’importazione.
Il campo Deferred Payment nelle dichiarazioni
Dal 1° luglio 2026 è obbligatoria, per tutte le dichiarazioni presentate in regime di Special Arrangement, la valorizzazione del Data Element 12 10 000 000 – Deferred Payment. Nel campo deve essere inserito il riferimento alla dilazione di pagamento, rendendo così la DPO parte integrante degli adempimenti dichiarativi previsti per le operazioni in regime F49.
L’ADM richiama anche le modalità di calcolo dell’imposta. Il dazio di 3 euro, identificato dal tributo A00, deve essere incluso nella base imponibile utilizzata per il calcolo dell’IVA all’importazione. La contabilizzazione del debito avviene invece dopo la ricezione della comunicazione dell’IVA riscossa, indicata come notifica IVA, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità stabilite dalla disciplina unionale.
Gli operatori devono quindi verificare, prima dell’utilizzo del regime, l’invio della comunicazione alla Direzione Dogane, il possesso o la richiesta della DPO, la garanzia globale e la corretta compilazione delle dichiarazioni. Particolare attenzione va riservata al codice F49 e al riferimento alla dilazione nel campo Deferred Payment.