Cooperative compliance

Fisco, il dissenso resta possibile nell’adempimento collaborativo

La circolare 6/E distingue la divergenza motivata dall’uso strumentale delle interlocuzioni per ottenere protezione dalle sanzioni.

Fisco, il dissenso resta possibile nell’adempimento collaborativo

La Circolare n. 6/E del 6 agosto 2026 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce i confini del dissenso nel regime di adempimento collaborativo riformato. Il contribuente può continuare a non conformarsi alle indicazioni dell’Ufficio, anche più volte, purché il confronto preventivo sia reale e non venga utilizzato soltanto per ottenere la protezione dalle sanzioni.

Il regime, introdotto dal decreto legislativo n. 128 del 2015 e successivamente ridisegnato dalla legge delega n. 111 del 2023 e dai decreti legislativi n. 221 del 2023 e n. 108 del 2024, si fonda sulla trasparenza e sulla gestione strutturata del rischio fiscale. In cambio della condivisione preventiva delle proprie valutazioni, l’impresa ottiene maggiore certezza e alcune misure premiali. Il percorso attuativo è stato completato dal decreto legislativo n. 148 del 2026.

Il significato del dissenso

Il punto 4.4, lettera b), del Codice di condotta del 29 aprile 2024 chiede al contribuente di non disattendere «sistematicamente» le indicazioni dell’Agenzia. Secondo la circolare, però, il riferimento non va letto come un divieto di dissentire in modo reiterato. Il principio dell’agree to disagree resta valido: l’impresa può adottare una soluzione diversa quando ritiene di avere valide ragioni giuridiche.

La condotta censurabile è invece quella di chi presenta interpelli abbreviati o comunicazioni qualificate di rischio dopo avere già deciso il proprio comportamento fiscale, senza attribuire alcuna rilevanza all’esito del confronto. In questo caso l’interlocuzione preventiva si riduce a un passaggio formale per attivare lo scudo sanzionatorio. La circolare richiama, tra gli elementi di possibile criticità, comunicazioni ricorrenti con soluzioni manifestamente contrarie alla legge, alla prassi o a orientamenti giurisprudenziali consolidati, seguite dal mancato adeguamento e dall’impugnazione degli atti.

La valutazione deve comunque avvenire caso per caso e non può dipendere dal semplice numero delle divergenze. In presenza di obiettiva e documentabile incertezza normativa, la scelta di seguire un’interpretazione autonoma rimane fisiologica. Anche l’obbligo di comunicare tempestivamente il mancato adeguamento alle indicazioni di prassi presuppone, infatti, che tale facoltà sia riconosciuta.

Protezione sanzionatoria e confronto con l’Ufficio

La circolare precisa inoltre che la penalty protection può riguardare anche rischi interpretativi non significativi, se la relativa scheda è inserita preventivamente nella mappa dei rischi prima della dichiarazione o della scadenza dell’obbligo fiscale. La documentazione deve indicare il caso concreto, il rischio, la norma controversa, la soluzione proposta e il comportamento che l’impresa intende adottare.

Rilevano anche gli strumenti di dialogo rafforzati dalla riforma. Prima di una risposta negativa a un interpello abbreviato, l’Agenzia deve trasmettere uno schema preliminare e consentire almeno 30 giorni per le osservazioni, con una sospensione di 60 giorni del termine per la risposta definitiva. Il contribuente può inoltre chiedere un confronto orale prima di presentare le proprie osservazioni.

Il ravvedimento guidato consente di regolarizzare le violazioni dopo un’interlocuzione con l’Ufficio e, secondo la circolare, permette di applicare le diverse misure premiali previste. L’impresa può quindi adeguarsi successivamente alla posizione dell’Amministrazione beneficiando, nei casi indicati, della protezione sanzionatoria e delle riduzioni previste. Gli interessi, invece, continuano a maturare fino al momento del versamento.

Per evitare contestazioni, le comunicazioni devono mostrare una genuina finalità di confronto. È inoltre opportuno documentare il processo decisionale interno, motivare le ragioni del dissenso e aggiornare con completezza e tempestività la mappa dei rischi interpretativi. Il discrimine indicato dall’Agenzia è dunque qualitativo: non la frequenza del dissenso, ma l’eventuale uso preordinato delle interlocuzioni per ottenere esclusivamente la protezione dalle sanzioni.