Prestazioni sociali

Accompagnamento, la Cassazione riapre il caso del minore diabetico

La Suprema Corte impone un nuovo esame delle critiche alla consulenza medica e dei bisogni quotidiani del bambino

Accompagnamento, la Cassazione riapre il caso del minore diabetico

L’indennità di accompagnamento è una delle principali prestazioni assistenziali destinate alle persone che, a causa di patologie invalidanti, necessitano di un aiuto costante. Con l’ordinanza n. 24402/2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha chiarito i limiti entro i quali il giudice di merito deve confrontarsi con le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio nelle controversie previdenziali e assistenziali.

La vicenda riguarda i genitori di un minore affetto da diabete, che avevano chiesto il riconoscimento del requisito sanitario per ottenere l’indennità. Il Tribunale di Cosenza, pronunciandosi sull’opposizione a un accertamento tecnico, aveva respinto la domanda senza disporre una nuova consulenza. Il giudice aveva richiamato integralmente la valutazione eseguita nella fase di istruzione preventiva, ritenendo generiche le contestazioni dei ricorrenti.

Il ruolo della consulenza tecnica

Secondo il Tribunale, l’opposizione non conteneva elementi medici ulteriori rispetto a quelli già esaminati dal consulente e non evidenziava specifiche incongruenze. I genitori sostenevano però che non fosse stata valutata adeguatamente la necessità di un aiuto costante per attività essenziali della vita quotidiana, tra cui il monitoraggio della glicemia, la gestione degli strumenti di controllo e la somministrazione quotidiana dell’insulina.

Il minore, proprio in ragione dell’età, non era infatti in grado di svolgere autonomamente queste attività. Nel ricorso per Cassazione, i genitori avevano denunciato la violazione dell’articolo 1 della legge n. 18 del 1980, l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione dell’articolo 116 del codice di procedura civile.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, distinguendo tra una contestazione generica e il cosiddetto “dissenso diagnostico”. Da un lato, non sono normalmente ammissibili le critiche che si limitano a contrapporre una diversa valutazione medica a quella del giudice di merito. Dall’altro, possono essere rilevanti le contestazioni relative a una palese deviazione dalle conoscenze scientifiche o all’omissione di accertamenti indispensabili.

Il principio sull’indennità

La Cassazione ha precisato che, nel giudizio di opposizione previsto dall’articolo 445-bis, sesto comma, del codice di procedura civile, il Tribunale non è obbligato a rinnovare la consulenza tecnica. Deve però esaminare i rilievi formulati nel ricorso quando siano sufficientemente specifici, anche se consistono in un dissenso diagnostico.

Nel caso esaminato, la richiesta di considerare la terapia salvavita tra gli atti rilevanti ai fini del beneficio è stata ritenuta specifica. Il Tribunale avrebbe quindi dovuto valutarla nel merito, eventualmente disponendo una nuova consulenza o chiedendo chiarimenti al consulente già nominato.

La Corte ha inoltre ribadito che, per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, può essere sufficiente anche l’impossibilità di compiere un solo atto quotidiano, purché si tratti di un’attività costantemente riferita alla persona e indispensabile per la vita o la salute. La valutazione deve tenere conto anche dell’eventuale incapacità del minore, legata all’età, di comprendere la necessità e l’importanza di quella attività.

La decisione impugnata è stata quindi cassata e la causa rinviata al Tribunale di Cosenza, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese di lite. Tra i precedenti richiamati figurano le pronunce della Cassazione n. 530/1998, n. 7264/2025, n. 1335/2026, n. 2258/2014, n. 7032/2023 e n. 20121/2026.