Fisco energetico

Propano nei test: il Tribunale Ue conferma l’accisa

La combustione del gas impiegato per simulare condizioni operative reali resta imponibile, anche quando il calore viene disperso.

Propano nei test: il Tribunale Ue conferma l’accisa

Il Tribunale dell’Unione europea, con la sentenza nella causa T-562/25, ha stabilito che il propano bruciato durante i test di un bruciatore in condizioni reali rientra nella nozione di utilizzo come combustibile per riscaldamento prevista dalla direttiva 2003/96. Ai fini dell’applicazione dell’accisa, è irrilevante che il calore prodotto non venga recuperato o impiegato in una fase successiva.

La controversia riguardava un’impresa tedesca attiva nelle tecnologie energetiche, che gestiva banchi di prova per bruciatori destinati a turbine a gas. Nel 2021 la società aveva utilizzato propano in una camera pressurizzata, simulando diverse condizioni operative e temperature. Il combustibile veniva miscelato con aria e gas naturale e poi bruciato per riprodurre il funzionamento reale dei sistemi.

Durante le prove venivano raccolti dati su temperatura, pressione, emissioni, vibrazioni della fiamma e resistenza dei materiali. Secondo l’impresa, il calore generato non costituiva il risultato perseguito, ma un effetto inevitabile della combustione: i gas di scarico venivano infatti immessi direttamente nell’ambiente e la loro energia non veniva trasformata in movimento rotatorio, poiché il banco non era collegato a una turbina.

L’amministrazione fiscale tedesca aveva respinto la richiesta di rimborso dell’imposta già pagata sul propano. A suo giudizio, il gas liquefatto era stato utilizzato per portare il bruciatore e l’ambiente di prova a determinate temperature. La normativa, secondo l’Erario, non richiedeva che il calore fosse recuperato o destinato a un’ulteriore funzione dopo essere stato impiegato nel processo di prova.

Il criterio dell’utilizzo effettivo

La direttiva 2003/96 distingue tra prodotti energetici usati come carburanti per motori e quelli impiegati come combustibili per riscaldamento. La tassazione deve essere determinata sulla base dell’utilizzo effettivo del prodotto, così da evitare differenze di trattamento e distorsioni della concorrenza tra gli Stati membri.

Il Tribunale ha ricordato che il propano rientra tra i prodotti energetici individuati dalla direttiva attraverso i codici della nomenclatura combinata. Occorre quindi verificare concretamente come venga impiegato. Nel caso esaminato, il bruciatore miscelava aria, propano e gas naturale; il propano veniva bruciato e il calore prodotto veniva trasferito alla miscela per ricreare le condizioni termiche di una turbina a gas in funzione.

Calore utile anche se non recuperato

Secondo i giudici, l’apporto termico era essenziale per ottenere misurazioni attendibili su rendimento, emissioni e stabilità della fiamma. Il fatto che l’energia non fosse convertita in energia meccanica e che la maggior parte del calore venisse dissipata attraverso il camino non cambia la qualificazione fiscale dell’utilizzo.

Il propano, ha concluso il Tribunale, veniva bruciato per sfruttarne il contenuto termico e simulare condizioni operative reali. Per questo doveva essere considerato impiegato come combustibile per riscaldamento. La finalità specifica del riscaldamento, cioè la creazione di condizioni analoghe a quelle di una turbina, è stata ritenuta irrilevante ai fini dell’accisa.