Con l’ordinanza n. 24845 del 29 agosto 2026, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione chiariscono quale giudice debba accertare l’esistenza di un credito d’imposta sottoposto a pignoramento presso terzi, quando l’Agenzia delle Entrate, chiamata a intervenire come terzo pignorato, ne nega la sussistenza.
La Suprema Corte stabilisce che l’accertamento necessario alla procedura esecutiva spetta al giudice ordinario. La conclusione vale anche quando il credito oggetto del pignoramento è di natura tributaria ed è vantato dal debitore nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.
Il caso e il ruolo del giudice dell’esecuzione
La controversia nasce da un pignoramento presso terzi avente a oggetto un credito fiscale. L’Agenzia delle Entrate, in qualità di terzo pignorato, aveva reso una dichiarazione negativa, sostenendo che il credito non esistesse. Si è quindi posto il problema di stabilire se la questione dovesse essere esaminata dal giudice dell’esecuzione o da quello tributario.
Per le Sezioni Unite, l’accertamento dell’obbligo del terzo previsto dagli articoli 548 e 549 del codice di procedura civile costituisce un subprocedimento interno all’esecuzione forzata. Il giudice ordinario verifica dunque se il credito possa essere sottoposto a pignoramento nell’ambito di quella specifica procedura.
La decisione non stabilisce in via definitiva se il contribuente abbia diritto al credito fiscale, né determina l’ammontare del rapporto con il Fisco. L’accertamento ha infatti una funzione limitata: serve a stabilire se il credito possa essere utilizzato nella procedura esecutiva in corso e non produce un giudicato generale sulla posizione tributaria.
La tutela davanti al giudice tributario
La pronuncia precisa però che la dichiarazione negativa dell’Agenzia delle Entrate conserva la natura di atto espressivo del potere impositivo dell’Amministrazione. Il debitore esecutato può quindi contestarla davanti al giudice tributario, rispettando i termini previsti dalla legge.
Si delineano così due piani distinti. Al giudice ordinario spetta verificare l’esistenza del credito ai fini del pignoramento; al giudice tributario può essere sottoposta la contestazione nel merito della posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate sul rapporto fiscale.
In concreto, la dichiarazione negativa dell’Amministrazione non impone di interrompere automaticamente la procedura esecutiva in attesa della decisione tributaria. Il giudice dell’esecuzione può procedere all’accertamento incidentale del credito, mentre l’eventuale causa tributaria riguarda la legittimità del diniego e il rapporto tra contribuente e Fisco.
La Cassazione chiarisce quindi il riparto di giurisdizione: l’accertamento funzionale all’espropriazione presso terzi resta affidato al giudice ordinario, con effetti limitati alla procedura, mentre la tutela sul rapporto tributario rimane di competenza del giudice tributario.