Aspetti fiscali

Tassazione della pensione per medici residenti in Lussemburgo

Chiarimenti sulla tassazione delle pensioni per medici in Lussemburgo.

Tassazione della pensione per medici residenti in Lussemburgo

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla tassazione delle pensioni italiane per i residenti all’estero, in particolare per i medici che risiedono in Lussemburgo e percepiscono pensioni dall’INPS e dall’ENPAM. Secondo la normativa italiana, le pensioni erogate a residenti all’estero sono generalmente imponibili in Italia, come stabilito dall’articolo 23, comma 2, lettera a), del TUIR (D.P.R. n. 917/1986). Tuttavia, le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni prevalgono su questa normativa interna, come indicato dall’articolo 169 del TUIR e dall’articolo 75 del D.P.R. n. 600/1973.

Nel caso specifico di una dottoressa residente in Lussemburgo, iscritta all’AIRE e con doppia cittadinanza, l’INPS aveva applicato una ritenuta IRPEF del 23% sull’intero importo della pensione. Tuttavia, la contribuente ha contestato questa trattenuta, richiamando la Convenzione tra Italia e Lussemburgo, firmata nel 1981.

Distinzione tra i contributi pensionistici

La questione si complica a causa della natura mista della pensione ENPAM, che è alimentata da contributi versati sia come libera professionista iscritta all’Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, sia come medico specialista ambulatoriale presso una ASL. La contribuente ha sostenuto che l’intera pensione dovesse essere tassata esclusivamente in Lussemburgo, in base all’articolo 18 della Convenzione, che prevede l’imposizione esclusiva nello Stato di residenza per i trattamenti pensionistici derivanti da lavoro dipendente.

L’Agenzia delle Entrate ha risposto articolando la soluzione in due distinti regimi impositivi, a seconda dell’origine dei contributi. La quota relativa ai contributi versati come iscritta all’Albo professionale e quella per l’attività libero-professionale non rientrano nelle disposizioni della Convenzione, ma sono soggette all’articolo 22, paragrafo 1, che prevede la tassazione esclusiva nello Stato di residenza, quindi in Lussemburgo.

Imposizione della pensione pubblica

La quota corrispondente ai contributi versati per l’attività di medico specialista ambulatoriale presso la ASL, invece, è considerata una pensione pubblica ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, della Convenzione. Questa norma attribuisce l’imposizione esclusiva allo Stato della fonte, ovvero l’Italia, a meno che il beneficiario non abbia solo la cittadinanza dello Stato di residenza. Poiché la contribuente ha anche la cittadinanza italiana, la quota rimane imponibile in Italia.

Di conseguenza, l’INPS deve applicare la ritenuta solo sulla quota pensionistica derivante dall’attività ambulatoriale pubblica, astenendosi dal prelevare imposte sulle altre quote. L’Agenzia delle Entrate ha anche ricordato che i sostituti d’imposta possono applicare direttamente le Convenzioni, previa acquisizione della documentazione necessaria. In caso di errata applicazione dell’esenzione, la contribuente ha diritto al rimborso delle ritenute non dovute presentando apposita istanza.