Gli accordi di ristrutturazione del debito, disciplinati dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, sono strumenti negoziali che mirano a riequilibrare l’esposizione debitoria delle imprese attraverso intese con i creditori. Questi accordi non solo favoriscono il riequilibrio finanziario, ma, se il risanamento è possibile, garantiscono anche la continuità aziendale.
Trattamento contabile delle operazioni di ristrutturazione
Dal punto di vista contabile, l’OIC 19 “Debiti” dedica l’appendice A alle operazioni di ristrutturazione del debito, definendole come operazioni in cui il creditore, per motivi economici, concede vantaggi al debitore in difficoltà finanziaria. Per configurare un’operazione di ristrutturazione, devono sussistere due condizioni: uno stato di difficoltà finanziaria del debitore e una concessione da parte del creditore.
La decorrenza degli effetti contabili dell’accordo inizia quando diventa efficace tra le parti, che può coincidere con l’omologazione, la pubblicazione nel Registro delle imprese o la data di adesione dei creditori. Il trattamento contabile dipende dalla modifica dei termini contrattuali e dall’applicazione del criterio del costo ammortizzato. Se la modifica è sostanziale, il debito originario viene eliminato e sostituito da un nuovo debito; altrimenti, gli effetti della rinegoziazione si riflettono sul debito esistente.
Nel caso di applicazione del costo ammortizzato, l’eliminazione del debito comporta che il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito sia rilevato secondo le regole ordinarie, tenendo conto dei costi di transazione e del fattore temporale. La differenza tra il valore di iscrizione iniziale e l’ultimo valore contabile del debito originario rappresenta un utile o una perdita nel conto economico. I costi di transazione non sono imputati separatamente, ma confluiscono nel valore iniziale della nuova passività.
Se non c’è eliminazione contabile del debito, i costi di transazione rettificano il valore contabile e sono ammortizzati lungo la durata del debito. Per le società che non applicano il costo ammortizzato, i costi di transazione sono imputati a conto economico nell’esercizio in cui si riceve il beneficio dalla variazione dei termini contrattuali.
Profili fiscali delle operazioni di ristrutturazione
Gli effetti fiscali delle operazioni di ristrutturazione sono influenzati dalla modalità di rappresentazione contabile. Se si utilizza il criterio del costo ammortizzato, i costi di transazione non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Tuttavia, la sopravvenienza attiva da esdebitamento può beneficiare del regime di non imponibilità previsto dall’art. 88, comma 4-ter, TUIR. Se non si applica il costo ammortizzato, i costi di transazione iscritti a conto economico possono risultare deducibili man mano che sono imputati a conto economico.