L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito chiarimenti riguardo all’applicazione delle addizionali regionale e comunale IRPEF sulle pensioni erogate dall’INPS a contribuenti residenti all’estero. In particolare, è stato specificato che tali addizionali si applicano anche per i pensionati che risiedono in paesi come il Lussemburgo, dove la pensione è già soggetta a IRPEF in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni.
Il caso esaminato dall’Agenzia riguardava un soggetto residente in Lussemburgo, percettore di una pensione INPS derivante da un lavoro presso una pubblica amministrazione italiana. Il pensionato ha sollevato dubbi sulla legittimità dell’applicazione delle addizionali IRPEF, sostenendo che queste non dovrebbero essere dovute per i residenti all’estero, poiché sono tributi legati al territorio e finalizzati al finanziamento di servizi locali.
Il contribuente ha fatto notare che non era iscritto nelle anagrafi comunali italiane e non aveva alcun legame territoriale con enti locali italiani. Ha inoltre richiamato il principio di capacità contributiva, previsto dall’articolo 53 della Costituzione, evidenziando l’assenza di un rapporto tra l’imposizione locale e i benefici ricevuti dal contribuente residente all’estero.
Decisione dell’Agenzia delle Entrate
In risposta a tali argomentazioni, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato la normativa vigente, specificando che le addizionali IRPEF devono essere calcolate sul reddito imponibile ai fini IRPEF e devono essere applicate ogniqualvolta l’imposta principale risulti dovuta, indipendentemente dalla residenza del contribuente. Questo significa che anche i pensionati residenti all’estero sono soggetti a tali addizionali.
Per i soggetti non residenti, il domicilio fiscale è determinato secondo le regole previste dalla normativa italiana. In particolare, il domicilio fiscale è nel Comune in cui viene prodotto il reddito, e nel caso delle pensioni INPS, coincide con la sede legale dell’ente previdenziale erogante. Pertanto, le addizionali devono essere versate agli enti territoriali competenti, utilizzando le aliquote applicabili.
Implicazioni della Convenzione contro le doppie imposizioni
L’Agenzia ha anche chiarito che le addizionali regionale e comunale IRPEF non sono incluse nell’elenco delle imposte coperte dalla Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni tra Italia e Lussemburgo. Questo perché le addizionali sono state introdotte successivamente alla stipula dell’accordo. Di conseguenza, l’INPS deve continuare ad applicare le trattenute relative a queste addizionali anche per i pensionati residenti all’estero che percepiscono pensioni imponibili in Italia.
Queste informazioni sono fondamentali per i pensionati italiani all’estero, poiché chiariscono le loro responsabilità fiscali e le modalità di pagamento delle imposte. È consigliabile per i contribuenti interessati consultare un esperto fiscale per garantire la corretta applicazione delle normative vigenti.