Aspetti fiscali

Pensioni all’estero e addizionali IRPEF: chiarimenti dell’Agenzia

Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulle pensioni erogate all'estero.

Pensioni all’estero e addizionali IRPEF: chiarimenti dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito chiarimenti riguardo l’applicazione delle addizionali regionale e comunale IRPEF sulle pensioni erogate dall’INPS a cittadini residenti all’estero. In particolare, è stato confermato che queste addizionali si applicano anche ai pensionati che risiedono in paesi come il Lussemburgo, dove l’assegno pensionistico è già soggetto a IRPEF in Italia, in virtù della Convenzione contro le doppie imposizioni.

Il caso specifico esaminato dall’Agenzia riguardava un pensionato residente in Lussemburgo, il quale percepiva una pensione INPS derivante da un impiego nella pubblica amministrazione italiana. Il contribuente ha sollevato dubbi sull’applicabilità delle addizionali, sostenendo che non dovrebbero essere applicate ai residenti all’estero, poiché queste tasse sono legate al territorio e servono a finanziare servizi locali.

Il pensionato ha inoltre evidenziato di non essere iscritto nelle anagrafi comunali italiane e di non avere alcun legame territoriale con enti locali in Italia. Ha richiamato il principio di capacità contributiva, previsto dall’articolo 53 della Costituzione, per sostenere che non esiste un rapporto tra l’imposizione locale e i benefici ricevuti da un contribuente residente all’estero.

In risposta, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le addizionali IRPEF, come stabilito dal decreto legislativo n. 446/1997 e dal decreto legislativo n. 360/1998, devono essere calcolate sul reddito imponibile ai fini IRPEF e applicate ogni volta che l’imposta principale è dovuta, indipendentemente dalla residenza del contribuente.

Per i non residenti, il domicilio fiscale è determinato secondo le regole previste dal DPR n. 600/1973, stabilendo che il domicilio fiscale si trova nel Comune in cui viene prodotto il reddito. Nel caso delle pensioni INPS, il Comune di riferimento è quello in cui ha sede legale l’ente previdenziale che eroga la pensione.

Di conseguenza, le addizionali regionale e comunale devono essere versate agli enti locali competenti, utilizzando le aliquote applicabili. L’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, è obbligato a effettuare le trattenute secondo le modalità ordinarie per la riscossione delle imposte sui redditi.

L’Agenzia ha anche sottolineato che le addizionali regionale e comunale non sono incluse nell’elenco delle imposte coperte dalla Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni tra Italia e Lussemburgo, poiché queste tasse sono state introdotte successivamente alla stipula dell’accordo. Pertanto, l’INPS deve continuare ad applicare le trattenute relative a queste addizionali anche per i pensionati residenti all’estero che ricevono pensioni imponibili in Italia.