Dal 1° luglio 2026, gli amministratori di condominio sono soggetti a nuove regole in materia di antiriciclaggio, come stabilito dall’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF). Queste novità, introdotte con un provvedimento del 18 dicembre 2025, mirano a rafforzare il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, ampliando le responsabilità anche a professionisti non finanziari come gli amministratori condominiali.
La UIF, istituita presso la Banca d’Italia dal D.Lgs. n. 231/2007, ha il compito di monitorare i flussi finanziari e le segnalazioni di operazioni sospette. Con le nuove disposizioni, gli amministratori di condominio devono ora adottare un approccio più rigoroso nella valutazione delle operazioni sospette, seguendo un processo che prevede l’individuazione delle anomalie e l’analisi del contesto.
In particolare, l’articolo 35 del D.Lgs. n. 231/2007 stabilisce che la segnalazione è obbligatoria quando ci sono motivi ragionevoli per sospettare operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. È importante notare che la segnalazione non deve essere automatica, ma deve derivare da un’analisi professionale delle informazioni disponibili.
Se un’anomalia è spiegabile, la segnalazione potrebbe non essere necessaria. Tuttavia, se persistono elementi che giustificano il sospetto, l’amministratore deve considerare l’attivazione del canale UIF. Per facilitare questo processo, gli studi di amministrazione condominiale dovranno implementare criteri interni per identificare anomalie, nominare un referente responsabile e documentare le verifiche effettuate.
Inoltre, gli studi associati e le società tra professionisti sono obbligati a stabilire procedure interne per gestire le segnalazioni di operazioni sospette, mentre i singoli professionisti con dipendenti hanno solo una raccomandazione in tal senso.