Dal 1° maggio 2026, i pensionati INPS che desiderano richiedere un finanziamento tramite cessione del quinto della pensione si troveranno ad affrontare alcune novità significative, come stabilito dal nuovo schema di convenzione approvato dall’INPS. Questo aggiornamento, valido fino al 30 aprile 2029, introduce cambiamenti nelle procedure che riguardano l’identificazione del pensionato e la gestione dei trattamenti non cedibili.
La cessione del quinto consente ai pensionati di ottenere un prestito rimborsabile attraverso una trattenuta diretta sulla pensione, limitata a un quinto dell’importo netto. La durata massima del prestito rimane fissata a dieci anni, e gli intermediari finanziari sono obbligati a stipulare una copertura assicurativa per il rischio di premorienza del pensionato.
Le principali novità della convenzione 2026-2029
Le modifiche apportate rispetto al precedente schema riguardano principalmente i rapporti tra INPS e intermediari finanziari, con impatti diretti sull’esperienza del pensionato. Le chiusure o le rimodulazioni anticipate del piano di ammortamento dovranno essere gestite esclusivamente tramite le funzioni telematiche dedicate, mentre le comunicazioni inviate con modalità diverse non saranno considerate valide dall’Istituto. Inoltre, l’onere per l’estrazione del rateo pensionistico è stato aggiornato a 2,03 euro per ogni cessione, valido dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.
Verifica dell’identità del pensionato
Un aspetto cruciale per i pensionati è la modalità di verifica dell’identità da parte degli intermediari finanziari. La nuova convenzione richiede, oltre a un documento di riconoscimento valido, anche la verifica di uno dei seguenti elementi: un OTP inviato dall’INPS sul cellulare certificato del pensionato, oppure l’importo di una delle ultime due mensilità pensionistiche. Durante un periodo transitorio di sei mesi, sarà comunque possibile utilizzare il codice pensione già in uso.
Infine, il regolamento allegato alla convenzione conferma quali trattamenti pensionistici non possono essere ceduti, tra cui le pensioni sociali, i trattamenti di invalidità civile e gli assegni al nucleo familiare. Le pensioni liquidate in via provvisoria, invece, sono cedibili.