Giustizia tributaria

La Corte Costituzionale conferma la prescrizione decennale per i tributi

La Corte Costituzionale ribadisce il termine decennale per i tributi erariali.

La Corte Costituzionale conferma la prescrizione decennale per i tributi

La Corte Costituzionale ha recentemente confermato la prescrizione decennale per i tributi erariali, respingendo le questioni di legittimità sollevate dalla Corte di giustizia tributaria del Lazio. Questa decisione, contenuta nella sentenza n. 85/2026, è di particolare rilevanza poiché chiarisce entro quanto tempo il Fisco può riscuotere imposte già accertate.

Secondo i giudici, non vi è violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza o buon andamento della Pubblica Amministrazione nel mantenere il termine di prescrizione di dieci anni, come stabilito dall’art. 2946 del codice civile. La questione è emersa in seguito all’impugnazione di un’intimazione di pagamento notificata nel 2022 a un contribuente, il quale sosteneva che il credito fosse prescritto, poiché il precedente atto di riscossione risaliva al 2011.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, tuttavia, ha sostenuto la validità del credito, evidenziando che durante l’emergenza Covid erano state introdotte norme di sospensione dei termini, prorogando la prescrizione di ulteriori 24 mesi. La Corte tributaria del Lazio ha quindi deciso di investire la Consulta della questione, esprimendo dubbi sulla costituzionalità della disciplina vigente.

Motivazioni della Corte

Il giudice rimettente ha sollevato diverse critiche riguardo all’applicazione della prescrizione decennale ai tributi erariali, in particolare rispetto all’IMU, che è soggetta a prescrizione quinquennale. Secondo il giudice, il diverso trattamento tra tributi locali e statali creerebbe un “ingiustificato privilegio” per l’amministrazione finanziaria. Inoltre, si è fatto riferimento ai moderni strumenti informatici, come la PEC, che renderebbero la notifica degli atti quasi immediata, rendendo obsoleta la prescrizione decennale.

La Corte ha rigettato queste argomentazioni, sottolineando la differenza strutturale tra tributi locali e tributi erariali. I tributi locali, come l’IMU, hanno natura periodica e continuativa, mentre i tributi erariali si generano autonomamente per ogni periodo d’imposta. Pertanto, le regole prescrizionali devono differire.

Discrezionalità del legislatore

La Corte ha anche evidenziato che il legislatore gode di ampia discrezionalità nella disciplina della prescrizione, bilanciando l’interesse dello Stato alla riscossione con l’esigenza di certezza per il contribuente. Il tempo necessario per inviare una PEC non può essere considerato un parametro per stabilire la durata della prescrizione. Inoltre, la Corte ha respinto l’idea che il sistema si stia orientando verso termini più brevi, affermando che accertamento tributario, prescrizione e processo amministrativo sono istituti diversi con finalità distinte.

Questa pronuncia ha un impatto pratico significativo, poiché riduce gli spazi difensivi basati sulla prescrizione, confermando la solidità della normativa vigente in materia di riscossione dei tributi erariali.