Normativa fiscale

Imposta di successione: esenzione per trasferimenti di quote sociali

Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sull'esenzione per quote sociali.

Imposta di successione: esenzione per trasferimenti di quote sociali

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito, attraverso l’interpello n. 109/2026, le condizioni in cui l’esenzione dall’imposta di successione per le quote sociali del de cuius, trasferite ai familiari, non è applicabile. Questo chiarimento è particolarmente rilevante per le situazioni in cui si verifica il trasferimento mortis causa di quote societarie di minoranza a più eredi che già possiedono partecipazioni nella stessa società.

Nel caso specifico, l’Istante ha richiesto chiarimenti riguardo all’applicazione dell’agevolazione prevista dall’articolo 3, comma 4 ter, del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. La questione riguarda una quota del 35% della società “Immobiliare [Alfa] S.r.l.”, che verrà trasferita agli eredi per successione legittima.

Il de cuius è deceduto e nell’asse ereditario rientra, oltre alla partecipazione sociale, anche il capitale sociale della società, posseduto per il 35% dall’Istante e per il 15% ciascuna dalle due figlie. La quota del 35% del de cuius sarà trasferita in comunione indivisa all’Istante e alle figlie, con i diritti sociali esercitati tramite un rappresentante comune.

Inoltre, i soci superstiti della “Immobiliare [Alfa] S.r.l.”, che sono anche eredi legittimi, dovranno dichiarare di proseguire l’attività d’impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento e di mantenere il controllo di diritto, come previsto dall’articolo 2359, comma 1, numero 1), del Codice civile.

Il quesito posto dall’Istante riguarda la sussistenza dei requisiti per l’applicazione dell’agevolazione, in particolare per quanto riguarda l’acquisizione del controllo di diritto e il trasferimento di quote sociali. L’Agenzia ha ribadito che le partecipazioni ricevute in comunione ereditaria non possono essere sommate a quelle detenute individualmente dai coeredi. Questo principio è stato già affermato in precedenti risoluzioni e sentenze della Corte di Cassazione.

Per soddisfare il requisito del controllo, il trasferimento deve consentire al beneficiario di esercitare stabilmente la maggioranza dei voti nell’assemblea ordinaria. Tale controllo deve essere mantenuto per almeno cinque anni dalla data del trasferimento, per non incorrere nella decadenza dal beneficio.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, affinché l’esenzione dall’imposta di successione sia applicabile, è necessario che il trasferimento consenta al beneficiario di esercitare un controllo effettivo e duraturo sulla società, evitando che le partecipazioni siano considerate separatamente.