Con la Risposta n. 104/2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo all’esenzione fiscale per i redditi derivanti da “investimenti qualificati” effettuati da casse di previdenza obbligatoria e fondi pensione. Questa esenzione, introdotta dalla legge di bilancio 2017 (legge n. 232/2016), consente a questi soggetti di destinare fino al 10% del proprio patrimonio a strumenti finanziari specifici, tra cui azioni di imprese italiane o europee, quote di fondi comuni e quote di Fondi per il Venture Capital (FVC), senza dover pagare imposte sui relativi rendimenti.
Una condizione fondamentale per beneficiare di questa esenzione è mantenere gli strumenti in portafoglio per un periodo minimo di cinque anni. Il regime è stato aggiornato nel 2024, introducendo l’obbligo di destinare una quota minima del portafoglio qualificato ai Fondi per il Venture Capital. Nel 2025, le soglie sono state ulteriormente riviste, permettendo di conteggiare anche gli impegni formali di investimento (i cosiddetti commitment), oltre alle somme già versate.
Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Un fondo di previdenza complementare ha sollevato diversi quesiti all’Agenzia delle Entrate riguardo agli investimenti in FVC, PIR e le decorrenze. Tra i principali dubbi vi era se fosse obbligatorio investire in FVC anche in assenza di investimenti qualificati nel rendiconto dell’anno precedente e da quando scattasse concretamente l’obbligo di rispettare le soglie minime FVC.
L’Agenzia ha chiarito che se al 31 dicembre 2024 il fondo non deteneva investimenti qualificati in regime agevolato, nel 2025 non è tenuto ad allocare alcuna quota in FVC. Potrà investire liberamente in strumenti qualificati durante l’anno e beneficiare dell’esenzione senza vincoli aggiuntivi. L’obbligo di rispettare le soglie FVC scatterà solo dall’anno successivo: per i nuovi investimenti qualificati del 2026, sarà richiesta una quota FVC pari ad almeno il 5% del portafoglio qualificato risultante dal rendiconto 2025, percentuale che salirà al 10% a partire dal 2027.
Investimenti e impegni formali
È importante notare che la dichiarazione annuale non deve menzionare il vincolo FVC. Il calcolo della soglia minima di investimento in FVC si basa esclusivamente sugli investimenti qualificati, senza considerare i PIR eventualmente detenuti. Inoltre, gli impegni formali contano come investimenti, e non basta una delibera del consiglio di amministrazione: è necessaria la sottoscrizione formale dell’impegno di investimento.
Infine, gli strumenti acquistati dopo il 1° gennaio 2017, anche se i loro rendimenti sono stati tassati, possono accedere al regime di esenzione. Tuttavia, il periodo minimo di detenzione di cinque anni decorre dalla data in cui il fondo formalizza l’impegno a tenerli in portafoglio, non dalla data di acquisto originaria.