Normativa fiscale

Detrazione tettoia per posto auto: guida pratica

Guida alla detrazione per tettoie adibite a posto auto.

Detrazione tettoia per posto auto: guida pratica

La realizzazione di pertinenze all’abitazione principale consente di usufruire di detrazioni fiscali ai fini Irpef. In particolare, analizziamo il caso di una tettoia in legno adibita a posto auto.

I costi sostenuti per la costruzione di una tettoia in legno, destinata a diventare un posto auto, sono detraibili dall’Irpef. Tuttavia, come chiarito dalla Risposta a interpello n. 118/2026 dell’Agenzia delle entrate, è fondamentale che la licenza edilizia indichi esplicitamente la pertinenzialità e che l’immobile venga accatastato nella categoria C/6. In assenza di tali requisiti, non è possibile beneficiare della detrazione.

Dettagli sulla detrazione

Un contribuente ha realizzato nel 2025 una capanna in legno su un cortile comune, di cui possiede il 50% insieme al padre. La struttura è destinata esclusivamente a posto auto e rappresenta una pertinenza della prima casa. I costi dell’intervento, inclusi progettazione, IVA e spese amministrative, sono stati sostenuti dal contribuente, il quale ha richiesto la detrazione prevista dall’articolo 16-bis del Tuir.

Tuttavia, la licenza edilizia non specifica né la destinazione a posto auto né il vincolo di pertinenzialità con l’unità abitativa. Nonostante ciò, il contribuente ha presentato documentazione che attesta la pertinenzialità ai fini IMU e una dichiarazione tecnica che conferma l’utilizzabilità come parcheggio.

Requisiti per la detrazione

Secondo l’Agenzia delle entrate, l’articolo 16-bis del Tuir prevede una detrazione Irpef, suddivisibile in dieci quote annuali, per specifici interventi di recupero del patrimonio edilizio. Per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026, la detrazione ordinaria è pari al 36%, ma può salire al 50% per interventi sull’abitazione principale, fino a un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare.

È importante notare che gli interventi devono riguardare edifici esistenti e non possono consistere in nuove costruzioni, fatta eccezione per autorimesse o posti auto pertinenziali. Per beneficiare della detrazione, il bene deve essere riconoscibile come autorimessa o posto auto pertinenziale sul piano giuridico e documentale.

Inoltre, è necessaria una concessione edilizia che attesti esplicitamente il vincolo di pertinenzialità. Nel caso in esame, la capanna in legno è censita in categoria C/2, che comprende magazzini e locali di deposito, mentre dovrebbe essere in categoria C/6, riservata a stalle, scuderie e autorimesse. Pertanto, la struttura non può essere considerata un’autorimessa ai fini della detrazione prevista dall’articolo 16-bis del Tuir.