L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito chiarimenti sul regime fiscale delle pensioni erogate dalla Casse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG) a ex dipendenti di EDF (Electricité de France) che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia. La questione riguarda la tassazione di queste pensioni, in particolare dopo la nazionalizzazione di EDF avvenuta il 1° novembre 2023.
Il contribuente, che riceve una pensione dalla CNIEG, ha chiesto se questa potesse essere tassata esclusivamente in Francia, invocando l’articolo 19 della Convenzione tra Italia e Francia per evitare le doppie imposizioni. Tale articolo prevede la tassazione esclusiva nello Stato della fonte per le pensioni legate a funzioni pubbliche. Tuttavia, l’Agenzia ha interpretato diversamente la situazione.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, le pensioni percepite da residenti fiscali in Italia sono soggette a IRPEF, come stabilito dal TUIR. Tuttavia, il diritto convenzionale ha la precedenza su quello interno. L’articolo 18 della Convenzione stabilisce che le pensioni da lavoro privato sono tassate nel paese di residenza, mentre le pensioni pubbliche sono soggette a tassazione concorrente in entrambi gli Stati.
Il caso della pensione CNIEG
L’Agenzia ha concluso che la pensione erogata dalla CNIEG rientra nell’ambito dell’articolo 18, paragrafo 2, della Convenzione, il che implica una tassazione concorrente in Italia e Francia a partire dall’anno di trasferimento della residenza fiscale. Questo perché le pensioni erogate dalla CNIEG sono incluse nell’elenco delle prestazioni pensionistiche soggette alla legislazione sulla sicurezza sociale, come stabilito in un accordo tra le autorità fiscali italiane e francesi.
La richiesta di applicare l’articolo 19 è stata respinta per due motivi: in primo luogo, il lavoro è stato svolto per la maggior parte della carriera in un’azienda privata, non per lo Stato; in secondo luogo, anche considerando la nazionalizzazione, i servizi resi nell’ambito di attività industriali o commerciali non rientrano nelle funzioni pubbliche, come specificato nell’articolo 19.
Implicazioni fiscali e recupero della doppia imposizione
Infine, l’Agenzia ha chiarito che eventuali modifiche alla disciplina convenzionale richiederebbero una comunicazione formale da parte delle autorità fiscali francesi, che al momento non è stata ricevuta. La doppia imposizione risultante dovrà essere recuperata in Italia tramite il riconoscimento del credito d’imposta previsto dalla Convenzione.