Normativa immobiliare

Agevolazioni prima casa: rivendita entro 2 anni per il secondo acquisto

Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulle agevolazioni per la prima casa.

Agevolazioni prima casa: rivendita entro 2 anni per il secondo acquisto

Con la Risposta a interpello n. 117 del 4 giugno, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito un importante aspetto riguardante le agevolazioni per la prima casa. In particolare, un contribuente che possiede un immobile acquistato con tali agevolazioni può procedere all’acquisto di una seconda abitazione nello stesso comune, ma solo se la prima viene rivenduta entro due anni.

Questo chiarimento è fondamentale per chi desidera espandere la propria abitazione principale. Infatti, i contribuenti che nel 1986 avevano acquistato un immobile a uso abitativo usufruendo delle agevolazioni prima casa, nel 2004 hanno tentato di acquistare un immobile adiacente per ampliare i propri spazi. Tuttavia, il secondo acquisto non ha beneficiato delle agevolazioni, poiché non era ancora stata emanata la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 38/2005, che estendeva tali benefici a chi acquistava una seconda casa per ampliare l’abitazione principale.

Successivamente, i contribuenti hanno unito le due unità immobiliari procedendo all’unificazione catastale. Ora, intendono acquistare un’altra casa nel comune di residenza, sempre usufruendo delle agevolazioni prima casa. Hanno quindi chiesto all’Agenzia se potessero beneficiare di queste agevolazioni sul secondo acquisto, impegnandosi a vendere l’abitazione già posseduta entro due anni.

L’Agenzia delle Entrate ha confermato che i contribuenti possono fruire nuovamente delle agevolazioni per l’acquisto di un’altra abitazione, a condizione che l’immobile già posseduto venga alienato entro il termine di due anni dal nuovo acquisto agevolato. Questo è possibile anche se i contribuenti sono titolari di un altro immobile acquistato con le agevolazioni prima casa.

Inoltre, riguardo al diritto al credito d’imposta, l’articolo 7 della legge n. 448/1998 prevede che i contribuenti che acquistano un’altra casa entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con le agevolazioni, possano beneficiare di un credito d’imposta, sempre che sussistano le condizioni per accedere alle agevolazioni prima casa anche per il secondo acquisto.