Il decreto ministeriale del 4 settembre 2026 introduce il modulo TFR3, il nuovo strumento previsto per raccogliere le decisioni dei lavoratori sulla destinazione del trattamento di fine rapporto e sull’adesione alla previdenza complementare. Il provvedimento attua le disposizioni della legge di bilancio 2026, che ha modificato le regole sul conferimento del TFR. Per la compilazione online, tuttavia, sarà necessario attendere un ulteriore decreto direttoriale: la piattaforma digitale non è ancora operativa.
Le nuove disposizioni riguardano, a partire dal 1° luglio 2026, i lavoratori del settore privato assunti per la prima volta, con esclusione dei lavoratori domestici. In assenza di una scelta espressa, opera il meccanismo del silenzio-assenso e il dipendente viene iscritto alla forma di previdenza collettiva prevista dai contratti applicati, a livello nazionale, territoriale o aziendale.
Adesione automatica e possibilità di rinuncia
L’adesione comporta il conferimento dell’intero TFR maturando e l’avvio dei contributi dovuti dal datore di lavoro e dal lavoratore. Il dipendente mantiene però la possibilità di modificare la propria decisione: entro 60 giorni dall’assunzione può rinunciare all’adesione automatica, scegliere un’altra forma pensionistica complementare oppure lasciare il TFR in azienda. La scelta può essere rivista anche successivamente.
Se nell’azienda sono presenti più forme pensionistiche, la destinazione automatica è quella indicata dalla maggioranza dei dipendenti, salvo diversi accordi aziendali. Le regole informative si applicano anche a chi è già in servizio dal 1° luglio 2026. Il datore di lavoro deve comunicare gli accordi collettivi vigenti, verificare le scelte effettuate in precedenza e raccogliere una dichiarazione. In mancanza di indicazioni esplicite, si applica il silenzio-assenso, con la possibilità di rinunciare entro i 60 giorni previsti.
Che cosa contiene il modulo TFR3
Il modulo TFR3 sarà disponibile anche in formato digitale e potrà essere compilato online e, quando necessario, inviato direttamente al datore di lavoro. La procedura dovrà rispettare le regole sull’identificazione dell’utente, sulla protezione dei dati personali e sulla dematerializzazione dei documenti. Le modalità tecniche saranno definite con un successivo provvedimento.
Il lavoratore deve innanzitutto dichiarare di aver ricevuto le informazioni sugli accordi collettivi applicabili, sulla forma pensionistica individuata in caso di adesione automatica, sul funzionamento del meccanismo e sulle opzioni esercitabili entro 60 giorni. Deve inoltre indicare se si tratta della prima assunzione e, in caso contrario, se abbia già aderito in passato a una forma di previdenza complementare.
Nella parte conclusiva il dipendente indica la propria decisione: conferire il TFR alla forma prevista dall’adesione automatica, indirizzarlo a un fondo pensione diverso oppure, se neoassunto, non aderire alla previdenza complementare e mantenerlo in azienda. Il datore di lavoro deve conservare il modulo e consegnarne una copia al lavoratore.
In caso di adesione automatica, il datore comunica l’iscrizione alla forma pensionistica individuata e avvia i versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni. I contributi devono comprendere anche quanto maturato dal lavoratore a partire dalla data di assunzione. Il decreto interministeriale e il modulo TFR3 sono messi a disposizione con il provvedimento pubblicato dal Ministero del Lavoro.