La Legge 112/2026, di conversione del Decreto Lavoro (Dl 62/2026), introduce nuove regole sulla durata massima delle missioni in somministrazione presso lo stesso utilizzatore. Le disposizioni sono in vigore dal 28 giugno 2026 e distinguono la posizione dei lavoratori in base al tipo di contratto sottoscritto con l’agenzia per il lavoro.
Due limiti in base al contratto
La norma modifica l’articolo 19 del Dlgs 81/2015. In via generale, la successione di contratti a termine tra lo stesso lavoratore e lo stesso datore di lavoro non può superare complessivamente 24 mesi, salvo una diversa previsione dei contratti collettivi. Nel calcolo rientrano anche i periodi di missione svolti in somministrazione.
Il limite dei 24 mesi riguarda i lavoratori assunti a termine dall’agenzia, con un contratto collegato a una fornitura commerciale anch’essa a tempo determinato. Per chi, invece, è assunto a tempo indeterminato dall’agenzia, il nuovo comma 2-bis dell’articolo 19 stabilisce un limite autonomo di 36 mesi. Il tetto vale anche per missioni non continuative presso lo stesso utilizzatore, quando riguardano mansioni di pari livello e categoria legale. La contrattazione collettiva applicata dall’utilizzatore può modificare questo limite.
Decorrenza e cumulo dei periodi
La riforma consente la coesistenza dei due regimi. Un lavoratore può essere impiegato inizialmente con contratti di somministrazione a termine fino al limite di 24 mesi e, dopo l’assunzione a tempo indeterminato da parte dell’agenzia, svolgere ulteriori missioni presso lo stesso utilizzatore fino a 36 mesi. In questo secondo caso il conteggio è autonomo e riparte da zero, senza considerare i mesi già maturati durante il precedente rapporto a termine.
Particolare rilievo ha la decorrenza della nuova disciplina. Il limite di 36 mesi opera dal 28 giugno 2026; le missioni svolte prima di questa data da lavoratori che erano già assunti a tempo indeterminato dall’agenzia non vengono conteggiate. La previsione evita che i rapporti già in corso risultino immediatamente vicini alla scadenza del nuovo tetto.
Restano possibili deroghe attraverso i contratti collettivi. Il limite generale di 24 mesi può essere modificato dalla contrattazione collettiva e anche per il tetto di 36 mesi la legge riconosce un ampio spazio ai contratti applicati dall’utilizzatore. Quest’ultimo limite, tuttavia, non si applica indistintamente a ogni attività: è riferito alle missioni che riguardano mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle già svolte.