Giurisprudenza

Contributi omessi, la Cassazione indica come tutelarsi

Il dipendente deve coinvolgere il datore nell’azione e può chiedere la rendita vitalizia se gli arretrati sono prescritti.

Contributi omessi, la Cassazione indica come tutelarsi

Nel sistema previdenziale italiano, il versamento dei contributi pensionistici spetta al datore di lavoro. Il dipendente, di regola, resta estraneo al rapporto contributivo tra impresa ed ente previdenziale. La questione diventa però particolarmente delicata quando il lavoratore scopre, anche a distanza di anni, che alcuni contributi non sono stati versati e che l’INPS non può più recuperarli perché il relativo diritto si è prescritto.

Su questo tema è intervenuta la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 24749 del 2026, depositata il 24 agosto. I giudici hanno chiarito che il lavoratore non può agire direttamente contro l’ente previdenziale per ottenere la regolarizzazione della propria posizione contributiva, nemmeno quando l’INPS sia stato informato dell’omissione e non abbia proceduto al recupero delle somme.

Il rapporto di lavoro contestato

La vicenda riguardava un lavoratore che chiedeva di accertare l’illegittimità del provvedimento con cui l’INPS aveva disconosciuto, dopo un accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro subordinato svolto per un determinato periodo presso una società cooperativa. Il ricorrente aveva promosso il giudizio soltanto nei confronti dell’Istituto, senza citare il datore di lavoro.

In primo grado, il Tribunale di Ancona aveva accolto la domanda e riconosciuto il diritto del lavoratore alla tutela previdenziale per l’attività svolta. La Corte d’Appello di Ancona aveva però ribaltato la decisione, ritenendo necessario il contraddittorio con la parte datoriale. Secondo i giudici d’appello, infatti, il datore era il soggetto legittimato a contestare, con effetti vincolanti, l’eventuale pretesa dell’INPS relativa al recupero dei contributi.

Il lavoratore ha quindi presentato ricorso in Cassazione, articolato in cinque motivi, sostenendo che fosse ammissibile un’azione proposta esclusivamente contro l’ente previdenziale. La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente le censure e le ha ritenute infondate, respingendo integralmente il ricorso.

Le strade a disposizione del lavoratore

La Cassazione ha richiamato un principio già affermato dalla propria giurisprudenza, in particolare con la pronuncia n. 701 del 2024: in caso di omissione contributiva, il lavoratore non ha il diritto di agire direttamente contro gli enti previdenziali per ottenere la sistemazione della posizione assicurativa.

Quando i contributi non possono più essere recuperati perché prescritti, le principali forme di tutela indicate dalla Corte sono due. Il lavoratore può agire contro il datore di lavoro per chiedere il risarcimento del danno derivante dalla perdita, totale o parziale, delle prestazioni previdenziali. In alternativa, se ricorrono i presupposti previsti dalla legge, può chiedere all’ente previdenziale la costituzione della rendita vitalizia disciplinata dall’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962.

Nel caso esaminato, la controversia era inoltre riconducibile alla disciplina della somministrazione di lavoro prevista dal decreto legislativo n. 276 del 2003. Per questo, secondo la Cassazione, il ricorrente avrebbe dovuto citare in giudizio i soggetti coinvolti, vale a dire il somministrante e, se necessario, l’utilizzatore, così da stabilire chi fosse effettivamente obbligato al versamento dei contributi. L’INPS avrebbe potuto essere coinvolto soltanto per accertare l’eventuale insussistenza del diritto dell’Istituto a recuperare le somme indicate nel verbale ispettivo.

La pronuncia definisce quindi una precisa sequenza processuale: l’iniziativa deve essere rivolta anzitutto contro il soggetto tenuto all’adempimento contributivo; nei casi di somministrazione devono essere chiamati in causa i datori interessati; il ruolo dell’ente previdenziale resta circoscritto agli accertamenti di sua competenza. La Corte ha compensato le spese di lite, considerando la particolarità della fattispecie.