Cassazione

Infortunio in subappalto, la nomina del preposto non basta

Confermate le condanne per carenze nella viabilità interna e nel coordinamento tra ditte

Infortunio in subappalto, la nomina del preposto non basta

La Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, con la sentenza n. 20150/2026, depositata il 3 giugno 2026, ha confermato le condanne relative a un infortunio mortale avvenuto in uno stabilimento per lo smaltimento di rifiuti. La decisione chiarisce il ruolo del datore di lavoro, del committente e del subappaltatore nella gestione dei rischi quando più imprese operano nello stesso ambiente.

La vittima era un autista di un’impresa di trasporti. Durante le operazioni di carico del mezzo, mentre si trovava a piedi nel piazzale dello stabilimento, è stata investita e schiacciata da un pesante involucro di rifiuti plastici. Il materiale era caduto da un muletto condotto da un lavoratore interinale impiegato da una ditta subappaltatrice.

Dopo l’incidente, su disposizione dell’amministratore della società titolare dello stabilimento, la scena era stata alterata: il muletto era stato fatto sparire, l’area era stata lavata e alcuni materiali erano stati spostati. Tribunale e Corte d’Appello hanno ricostruito la dinamica anche sulla base delle testimonianze relative alla confessione stragiudiziale resa dal conducente del mezzo, ritenuta compatibile con le tracce ematiche e con le lesioni riscontrate.

Le responsabilità nella gestione del rischio

La Cassazione ha ritenuto legittimo il rigetto della richiesta di perizia tecnica. Secondo i giudici, la rinnovazione dell’istruttoria e l’accertamento peritale sono strumenti eccezionali, che possono essere esclusi quando gli elementi già acquisiti consentono di ricostruire i fatti oltre ogni ragionevole dubbio. Nel caso esaminato, le dichiarazioni dei testimoni erano state considerate coerenti con i dati oggettivi disponibili, nonostante l’alterazione dello stato dei luoghi.

La Corte ha poi confermato le violazioni in materia di sicurezza, richiamando gli articoli 63, 64 e 26 del decreto legislativo 81/2008. Tra gli addebiti figurano l’assenza di una segnaletica adeguata per separare i percorsi dei mezzi e delle persone, la mancata vigilanza su prassi operative pericolose e il mancato coordinamento tra le imprese presenti nello stabilimento.

Per quanto riguarda la viabilità interna, la mancanza di segnaletica orizzontale e verticale nell’area di carico, scarico e stoccaggio è stata considerata causalmente rilevante. Non sono bastate le fotografie satellitari prodotte dalla difesa, perché mostravano tracciati parziali riferiti ai parcheggi e non ai percorsi pedonali.

La Corte ha inoltre rilevato che il DUVRI esistente non considerava il rischio di interferenza tra i mezzi in movimento e gli autisti esterni, costretti a scendere dal camion per completare le operazioni di chiusura. Il documento, quindi, non copriva tutte le interferenze concretamente prevedibili e il vuoto di valutazione è stato ricondotto al datore di lavoro committente.

Preposto e condotta imprudente

La nomina di un preposto e la presenza di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione non escludono la responsabilità del datore di lavoro. Secondo la Cassazione, l’organizzazione formale della sicurezza deve essere accompagnata da una vigilanza effettiva, capace di impedire il consolidarsi di prassi pericolose.

Nel caso esaminato, alcuni testimoni avevano riferito che per giorni si era ripetuta una modalità di lavoro rischiosa, con il trasporto di due balle sovrapposte e una guida imprudente. L’abitualità della condotta è stata considerata un indice della mancata vigilanza sostanziale, non superabile dalla sola individuazione di una figura di controllo.

La Corte ha infine escluso che il comportamento imprudente della vittima o del conducente del muletto potesse interrompere il nesso causale. Le condotte contestate non erano estranee al rischio che le regole violate miravano a prevenire. Solo un comportamento del tutto eccentrico o esorbitante rispetto all’area di rischio governata dal datore di lavoro avrebbe potuto spezzare il collegamento causale, circostanza che i giudici hanno escluso.