Appalti

Consiglio di Stato: il confronto tra CCNL può bastare

La sentenza 5533/2026 chiarisce l’istruttoria richiesta quando l’aggiudicatario applica un diverso contratto collettivo.

Consiglio di Stato: il confronto tra CCNL può bastare

Quando l’aggiudicatario di una gara pubblica applica un contratto collettivo nazionale diverso da quello indicato negli atti di gara, la stazione appaltante deve verificarne l’equivalenza sotto il profilo delle tutele economiche e normative riconosciute ai lavoratori. Il tema è particolarmente rilevante negli interventi finanziati dal PNRR, caratterizzati da tempi di realizzazione stringenti.

La sentenza n. 5533/2026 del Consiglio di Stato, pubblicata il 9 luglio 2026, è intervenuta proprio sul livello di approfondimento necessario. La controversia riguardava una procedura aperta di rilievo europeo per l’installazione di contatori statici smart, interamente finanziata con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La società seconda classificata aveva impugnato l’aggiudicazione, sostenendo che non fosse stata verificata in modo adeguato l’equivalenza tra il CCNL applicato dall’impresa vincitrice e quello richiamato dalla documentazione di gara. In primo grado, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia aveva accolto la contestazione, ritenendo che l’omissione della verifica costituisse un vizio di legittimità dell’aggiudicazione, pur senza incidere sull’efficacia del contratto già stipulato.

Il confronto diretto può essere sufficiente

Il Consiglio di Stato ha riformato la decisione del TAR, accogliendo l’appello della stazione appaltante. Secondo la Quinta Sezione, le memorie difensive non ammettevano l’assenza di qualsiasi controllo, ma sostenevano che fosse sufficiente il raffronto diretto tra i due contratti collettivi.

Richiamando l’articolo 11 del decreto legislativo n. 36 del 2023, l’articolo 110 e l’Allegato I.01, il Collegio ha chiarito che il confronto diretto tra i CCNL può soddisfare l’obbligo di verifica, purché dagli atti emerga che il raffronto sia stato concretamente svolto e che la conclusione raggiunta non sia manifestamente irragionevole. Non è quindi necessario avviare una seconda istruttoria autonoma o ulteriore.

La stazione appaltante, tuttavia, non può limitarsi a prendere atto del contratto indicato dal concorrente. La valutazione deve essere sostanziale e riguardare sia gli aspetti economici sia quelli normativi. Nel caso esaminato, il Consiglio di Stato ha inoltre ritenuto non pertinente il rilievo retributivo sollevato dalla ricorrente.

Il peso degli elementi retributivi

Il tema era stato affrontato anche nella sentenza n. 3209/2026, relativa a una procedura per l’affidamento di un servizio educativo. In quella pronuncia, il Consiglio di Stato aveva stabilito che il confronto economico deve concentrarsi sulle componenti fisse della retribuzione globale annua.

Un superminimo, in quanto voce eventuale e accessoria, non può invece essere utilizzato per colmare la differenza tra i minimi tabellari previsti da due CCNL. Le pronunce richiamate delineano così un criterio basato su elementi retributivi stabili e strutturali, escludendo voci variabili o rimesse alla discrezionalità.