Novità fiscali

Stop alla tassazione per i contributi di ricerca dal 2026

Dal 2026 cambia la tassazione sui contributi per ricerca e sviluppo.

Stop alla tassazione per i contributi di ricerca dal 2026

I contributi pubblici destinati alle imprese per sostenere costi relativi a studi e ricerche non saranno più tassati integralmente nell’anno in cui vengono incassati. Questa è la novità introdotta dallo schema di decreto legislativo correttivo Omnibus, che modifica l’articolo 108, comma 3, del TUIR, eliminando il rinvio alla disciplina dei contributi in conto capitale di cui all’articolo 88.

Se la modifica sarà confermata, a partire dal periodo d’imposta 2026, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, il trattamento fiscale dei contributi sarà determinato in base alla loro natura e, di regola, seguirà il principio di competenza e l’imputazione contabile.

Come funziona oggi la tassazione

Attualmente, i contributi corrisposti dallo Stato o da altri enti pubblici per costi di studi e ricerche sono trattati come contributi in conto capitale. Secondo l’articolo 108, comma 3, secondo periodo, del TUIR, i contributi incassati a partire dal periodo d’imposta 2024 concorrono interamente alla formazione del reddito nell’esercizio in cui vengono percepiti, seguendo il principio di cassa.

Modifiche introdotte dal decreto Omnibus

Il decreto legislativo n. 192/2024 ha eliminato la possibilità di rateizzare i contributi in conto capitale a partire dall’esercizio dell’incasso. La facoltà di ripartire la tassazione rimane, in via transitoria, solo per i contributi incassati entro il periodo d’imposta 2023. L’applicazione automatica del principio di cassa ai contributi per studi e ricerche crea un disallineamento rispetto alla loro rappresentazione in bilancio, che segue il principio di competenza. L’obiettivo della modifica è avvicinare il trattamento fiscale a quello civilistico, in linea con i criteri della legge delega per la riforma fiscale.

Inoltre, i contributi ricevuti per finanziare studi e ricerche possono assumere una natura diversa a seconda dei costi che coprono. Se il contributo è destinato a spese di ricerca, viene qualificato come contributo in conto esercizio e concorre alla formazione del reddito come ricavo. Se invece finanzia spese di sviluppo capitalizzate, è considerato un contributo commisurato al costo di un’immobilizzazione, con un trattamento fiscale che segue i criteri civilistici di imputazione a Conto economico.