Con la Sentenza C‑14/25 del 25 giugno 2026, la Corte di giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che il giudice dello Stato di esecuzione non può effettuare un riesame nel merito di un certificato di Titolo Esecutivo Europeo (TEE), nemmeno se tale certificato è stato rilasciato in violazione delle norme transitorie del Regolamento 805/2004. Questo significa che, in caso di contestazione, il debitore deve rivolgersi esclusivamente allo Stato d’origine per richiedere la revoca del titolo, accompagnata da una possibile sospensione cautelare.
La questione è emersa in un caso specifico riguardante un atto notarile tedesco del 1999, certificato come TEE solo nel 2021, nonostante il regolamento si applichi solo agli atti redatti dopo il 21 gennaio 2005. La Corte ha chiarito che il sistema del regolamento si basa su una netta ripartizione delle competenze: il credito e la sua certificazione come TEE sono accertati secondo il diritto dello Stato membro d’origine, mentre allo Stato di esecuzione spetta solo la fase esecutiva.
Nel caso in esame, una banca tedesca ha richiesto l’esecuzione forzata di un credito di 25.000 euro più interessi. Il debitore si è opposto, e il giudice d’appello ha bloccato l’esecuzione, ritenendo che l’atto non rientrasse nell’ambito temporale del regolamento. La Corte suprema, investita del ricorso della banca, ha chiesto alla Corte UE se il divieto di riesame del merito si applicasse anche in questo caso.
La Corte ha confermato che il divieto di riesame del merito si applica anche quando la violazione dell’ambito temporale del regolamento è manifesta. Pertanto, un certificato rilasciato in violazione dell’articolo 26 è considerato un certificato “concesso per errore”, ma tale errore può essere contestato solo davanti al giudice dello Stato d’origine.
Questa sentenza ha importanti implicazioni per il recupero crediti transfrontaliero, poiché stabilisce che i debitori non possono contestare i titoli esecutivi europei nel paese in cui si richiede l’esecuzione, ma devono farlo nel paese di origine del titolo. Gli operatori del settore, tra cui professionisti e istituti di credito, dovranno prestare particolare attenzione a queste nuove disposizioni per evitare problematiche legali e procedurali.