Sicurezza patrimoniale

Novità sulla confisca dei beni criminali e cripto-attività

Il nuovo decreto legislativo introduce regole per la confisca di beni e cripto-attività.

Novità sulla confisca dei beni criminali e cripto-attività

Il Consiglio dei Ministri, il 14 luglio, ha approvato in via preliminare un decreto legislativo che introduce importanti novità per il recupero e la confisca dei beni della criminalità organizzata. Questa iniziativa è parte dell’attuazione della Direttiva UE 2024/1260, che mira a contrastare le minacce della criminalità organizzata e a rafforzare gli strumenti di aggressione patrimoniale.

Tra le principali novità, si evidenziano le nuove regole relative alle cripto-attività confiscate. Il decreto stabilisce che le confische si collocano all’interno di un “procedimento in materia penale”, il quale include anche il procedimento di prevenzione, fondamentale per il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri dei provvedimenti di congelamento e confisca.

Il sistema giuridico italiano, già dotato di un ampio quadro normativo in materia di misure patrimoniali, si arricchisce ora di ulteriori strumenti per garantire un’efficace gestione dei beni confiscati. Le novità riguardano il rafforzamento della confisca dei proventi del reato e l’introduzione della confisca per equivalente, applicabile ai beni strumentali utilizzati per commettere reati.

Inoltre, il decreto prevede la confisca dei beni trasferiti a terzi consapevoli del tentativo di sottrarli all’ablazione patrimoniale. Viene ampliato il catalogo della confisca allargata, includendo nuove fattispecie di reati, tra cui alcuni reati informatici, considerati di particolare allerta sociale.

Un aspetto importante è l’introduzione del requisito della correlazione temporale tra l’acquisizione dei beni e l’attività delittuosa, a garanzia del principio di proporzionalità. Il decreto disciplina anche la vendita dei beni sequestrati prima della confisca definitiva, per preservarne il valore economico, con l’obbligo di informare gli interessati.

Per quanto riguarda le cripto-attività, il sequestro avviene tramite il trasferimento delle stesse e, quando possibile, delle chiavi crittografiche private a un servizio di custodia presso il Fondo unico giustizia. Se il trasferimento delle chiavi non è praticabile, il sequestro sarà eseguito con procedure alternative per garantire la custodia da parte dell’autorità statale.

Infine, per le cripto-attività detenute presso un prestatore di servizi, il provvedimento di sequestro sarà comunicato a quest’ultimo e, se identificabile, all’emittente per la registrazione del trasferimento. Queste misure mirano a garantire l’effettiva indisponibilità delle cripto-attività per i destinatari delle misure di confisca.