Criminalità e cripto

Novità sulla confisca dei beni della criminalità per le cripto-attività

Il decreto introduce misure per la confisca delle cripto-attività legate alla criminalità.

Novità sulla confisca dei beni della criminalità per le cripto-attività

Il Consiglio dei Ministri, il 14 luglio, ha approvato in via preliminare un decreto legislativo che introduce importanti novità per il recupero e la confisca dei beni della criminalità organizzata, con particolare attenzione alle cripto-attività. Questa iniziativa si inserisce nell’ambito dell’attuazione della Direttiva UE 2024/1260, volta a contrastare le minacce della criminalità organizzata e a rafforzare gli strumenti di aggressione patrimoniale.

Le nuove regole prevedono che le cripto-attività confiscate possano essere gestite in modo più efficace, garantendo che il crimine non produca profitto. Il decreto stabilisce che le confische si collocano all’interno di un procedimento penale, che include anche misure di prevenzione, facilitando il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri dell’Unione Europea.

Il sistema giuridico italiano già dispone di un quadro normativo articolato in materia di misure patrimoniali, sia penali che antimafia. Tuttavia, il nuovo decreto mira a colmare le lacune esistenti e a garantire un coordinamento con le disposizioni europee. Tra le principali novità, si evidenzia il rafforzamento della confisca dei proventi del reato e l’introduzione della confisca per equivalente, che consente di confiscare beni strumentali utilizzati per commettere reati quando non è possibile procedere alla confisca diretta.

Inoltre, il decreto prevede la confisca dei beni trasferiti a terzi consapevoli del tentativo di sottrarli all’ablazione patrimoniale. Si amplia anche il catalogo della confisca allargata, includendo nuove fattispecie di reati, tra cui alcuni reati informatici. A tutela degli interessati, viene introdotto un requisito di correlazione temporale tra l’acquisizione dei beni e l’attività delittuosa, in linea con il principio di proporzionalità.

Il decreto disciplina anche la vendita dei beni sequestrati prima della confisca definitiva, per preservarne il valore economico. Le somme ricavate saranno versate al Fondo unico giustizia, garantendo agli interessati la possibilità di essere informati e di essere ascoltati.

Specifiche disposizioni riguardano il sequestro e la confisca delle criptovalute, assicurando la loro indisponibilità per il destinatario della misura. Il sequestro avviene tramite il trasferimento delle cripto-attività e, quando possibile, delle chiavi crittografiche private a un servizio di custodia presso il Fondo unico giustizia. Se il trasferimento delle chiavi non è praticabile, si utilizzeranno altre procedure per garantire la custodia e il controllo esclusivi da parte dell’autorità statale.

Infine, per le cripto-attività detenute presso un prestatore di servizi, il provvedimento sarà comunicato a quest’ultimo e, se identificabile, all’emittente, per la registrazione del trasferimento.