Sicurezza patrimoniale

Novità sulla confisca dei beni criminali e cripto-attività

Il nuovo decreto legislativo introduce regole per la confisca delle cripto-attività.

Novità sulla confisca dei beni criminali e cripto-attività

Il Consiglio dei Ministri, il 14 luglio, ha approvato in via preliminare un decreto legislativo che introduce importanti novità per il recupero e la confisca dei beni della criminalità organizzata, in particolare per quanto riguarda le cripto-attività. Questa iniziativa si inserisce nell’ambito della Direttiva UE 2024/1260, che mira a rafforzare gli strumenti di aggressione patrimoniale contro la criminalità organizzata.

La direttiva si propone di contrastare le minacce poste dalla criminalità organizzata e dai reati più gravi, attraverso il rafforzamento delle misure per reperire, identificare, congelare e confiscare i beni strumentali e i proventi dei reati. Il principio fondamentale è che il crimine non deve produrre profitto.

Le nuove regole per le cripto-attività

Il decreto prevede un ampliamento delle misure patrimoniali già esistenti nell’ordinamento italiano, che si articola in ambito penale e nella normativa antimafia. Le novità principali riguardano il rafforzamento della confisca dei proventi del reato, inclusi profitto, prodotto e prezzo, e l’introduzione della confisca per equivalente dei beni strumentali, ovvero dei beni utilizzati per commettere il reato, nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca diretta.

Inoltre, il decreto stabilisce la confisca dei beni trasferiti a terzi consapevoli dello scopo di sottrarli all’ablazione patrimoniale e amplia il catalogo della confisca allargata a nuove fattispecie di particolare allarme sociale, inclusi determinati reati informatici.

Procedure di sequestro e custodia delle cripto-attività

Una delle innovazioni più significative riguarda il sequestro e la confisca delle criptovalute. Il sequestro delle cripto-attività avviene tramite il trasferimento delle stesse e, quando possibile, delle relative chiavi crittografiche private a un servizio di custodia istituito presso il Fondo unico giustizia. Qualora il trasferimento delle chiavi non sia praticabile, il sequestro sarà effettuato con altre procedure idonee a garantire la custodia e il controllo esclusivi da parte dell’autorità statale.

Per le cripto-attività detenute presso un prestatore di servizi, il provvedimento di sequestro sarà comunicato a quest’ultimo e, se identificabile, all’emittente, per la registrazione del trasferimento. Queste misure mirano a garantire l’effettiva indisponibilità delle cripto-attività per il destinatario della misura.

Il decreto prevede anche la possibilità di vendere beni sequestrati prima della confisca definitiva, nel caso in cui non possano essere conservati senza rischio di deterioramento. Le somme ricavate saranno versate al Fondo unico giustizia, garantendo così la preservazione del valore economico dei beni confiscati.