L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito chiarimenti riguardo le concessioni demaniali, in particolare sul trattamento della planimetria allegata ai provvedimenti concessori. Secondo la Risposta n. 140/2026, la planimetria non è soggetta a un ulteriore bollo se è parte integrante di un documento digitale unico.
Il chiarimento è di particolare importanza per le amministrazioni pubbliche e gli operatori del settore, poiché stabilisce che la planimetria, quando è inclusa in un provvedimento concessorio, non costituisce un allegato autonomo. Questo significa che non è necessario pagare un bollo aggiuntivo oltre all’imposta forfettaria di 16 euro già prevista per il documento telematico.
Dettagli sulle concessioni demaniali
Le concessioni demaniali marittime, rilasciate in formato digitale, comprendono una parte testuale e una planimetria identificativa dell’area concessa. L’ente che rilascia la concessione sostiene che la rappresentazione grafica è parte essenziale del titolo concessorio, formando un unicum inscindibile con la parte testuale.
In base alla normativa vigente, gli atti della pubblica amministrazione sono soggetti all’imposta di bollo secondo l’articolo 4 della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr n. 642/1972. Per gli atti cartacei, l’imposta è di 16 euro per foglio, mentre per quelli telematici è prevista una misura forfettaria di 16 euro, indipendentemente dalla dimensione del documento.
Requisiti per il regime forfettario
Per beneficiare del regime forfettario, è necessario che il documento informatico sia formato secondo le regole tecniche stabilite dalla normativa digitale. Questo assicura la piena validità giuridica del documento. Se non vengono rispettati tali requisiti, si applicherà il regime ordinario previsto dalla normativa.
In conclusione, quando il titolo concessorio è redatto come un documento unico, la planimetria non genera un autonomo presupposto impositivo per il bollo, poiché l’imposta è già assorbita dall’importo forfettario di 16 euro per il provvedimento telematico.