Aspetti fiscali

Regime forfettario ETS: chiarimenti sull’IVA

Chiarimenti sul regime forfettario degli ETS e l'IVA secondo l'Agenzia delle Entrate.

Regime forfettario ETS: chiarimenti sull’IVA

Il nuovo regime forfettario per gli Enti del Terzo Settore (ETS) ha sollevato interrogativi riguardo all’esonero dall’IVA. La Circolare 1/E del 19 febbraio 2026 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che il regime forfetario, previsto dall’articolo 80 del Codice del Terzo Settore, si applica esclusivamente al reddito d’impresa ai fini IRES e non esonera dall’IVA.

È un errore comune pensare che l’adozione del regime forfetario comporti automaticamente l’esonero dall’IVA. In realtà, gli ETS che scelgono questo regime devono continuare a gestire le operazioni soggette a IVA e quelle esenti, applicando le aliquote corrette e registrando le fatture nei registri IVA. Inoltre, devono versare l’imposta nei termini ordinari.

Distinzione tra reddito e IVA

Il regime forfetario serve a semplificare il calcolo del reddito imponibile, applicando coefficienti di redditività ai ricavi delle attività commerciali marginali o secondarie. Tuttavia, non riduce né sospende la base imponibile IVA. È fondamentale comprendere che il reddito forfetario e l’IVA sono due ambiti distinti: il primo riguarda l’imposta sul reddito dell’ente, mentre il secondo concerne la gestione delle imposte indirette.

Nonostante la semplificazione del calcolo del reddito IRES, gli ETS devono continuare a gestire correttamente la contabilità IVA e rispettare tutti gli obblighi fiscali correlati. Questo approccio consente di evitare errori nell’applicazione dell’IVA e di mantenere la qualifica di ente non commerciale.

Guida pratica per gli ETS

Il contenuto di questo articolo è tratto dall’eBook “Guida ai nuovi regimi forfettari degli ETS”, un manuale pratico che offre indicazioni sulle nuove regole fiscali del Terzo Settore. Il volume affronta temi come il test di non commercialità, i regimi forfettari, l’IVA, le soglie e gli adempimenti necessari.

In sintesi, un ETS può beneficiare della determinazione forfetaria del reddito, ma deve sempre tenere a mente che:

  • Il regime non esonera dall’IVA;
  • Le operazioni soggette a IVA devono essere gestite secondo la normativa ordinaria;
  • Il reddito imponibile IRES si calcola con coefficienti forfetari, ma l’IVA è calcolata sul totale dei corrispettivi.

Queste informazioni sono cruciali per una corretta gestione fiscale e per evitare problematiche future.