La vendita di un immobile da parte di un ente del Terzo Settore (ETS) prima del termine di cinque anni dall’acquisto solleva interrogativi riguardo alla conservazione delle agevolazioni fiscali. Secondo la Risposta n. 134/2026 dell’Agenzia delle Entrate, un ETS non perde i benefici fiscali previsti dall’art. 82, comma 4, del Codice del Terzo Settore (CTS) se il bene è stato utilizzato, anche per un breve periodo, per scopi istituzionali.
Il termine di cinque anni non rappresenta un vincolo di possesso minimo, bensì un limite massimo entro il quale deve iniziare l’utilizzo diretto dell’immobile. Ciò significa che se l’immobile è stato destinato all’attività istituzionale, la vendita prima del quinquennio non comporta la decadenza delle agevolazioni fiscali.
Quando si perde l’agevolazione fiscale
La normativa stabilisce due cause di decadenza dal beneficio: la dichiarazione mendace e il mancato utilizzo diretto del bene entro cinque anni. Non è necessario mantenere la proprietà dell’immobile per l’intero quinquennio, ma è fondamentale che, entro tale termine, il bene sia stato effettivamente utilizzato per gli scopi istituzionali.
Ad esempio, una fondazione ETS che acquista un immobile a Genova nel 2022 e lo utilizza come ufficio per le proprie attività istituzionali, può decidere di venderlo nel 2026 senza perdere le agevolazioni fiscali, a condizione che l’immobile sia stato utilizzato direttamente fino al momento della vendita.
Implicazioni fiscali della vendita
È importante notare che, sebbene l’ente possa mantenere le agevolazioni di registro, la vendita di un immobile posseduto da meno di cinque anni è comunque soggetta a tassazione. La plusvalenza, calcolata come differenza tra il corrispettivo incassato e il prezzo di acquisto, è considerata un reddito diverso ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. b), del TUIR. Pertanto, è fondamentale valutare attentamente le implicazioni fiscali prima di procedere alla cessione dell’immobile.
In conclusione, la vendita di un immobile da parte di un ETS prima dei cinque anni dall’acquisto non comporta automaticamente la perdita delle agevolazioni fiscali, a patto che il bene sia stato utilizzato per scopi istituzionali. Tuttavia, è essenziale considerare le eventuali tassazioni sulle plusvalenze derivanti dalla vendita.