La Corte di Cassazione ha recentemente affrontato la questione della sospensione della prescrizione per il recupero dei contributi non versati, in particolare in relazione alla mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione annuale dei redditi. Questo tema ha suscitato diversi orientamenti giurisprudenziali, con alcune pronunce che attribuivano automaticamente un valore sospensivo all’omissione dichiarativa.
Con l’ordinanza n. 20223 del 16 giugno 2026, la Sezione Lavoro della Corte Suprema ha confermato un indirizzo giurisprudenziale già consolidato, ponendo un punto fermo sulla questione. La Corte ha chiarito che non esiste un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR e la configurazione di un occultamento doloso del debito contributivo, come previsto dall’art. 2941, n. 8, del codice civile.
Il caso esaminato
La vicenda in esame ha avuto origine da un avviso di addebito notificato dall’INPS nel gennaio 2020, che richiedeva i contributi dovuti alla Gestione separata per l’anno di imposta 2012, a seguito di iscrizione d’ufficio del professionista interessato. Il destinatario dell’avviso ha presentato opposizione al Tribunale di Milano, eccependo la prescrizione del credito contributivo.
Il Tribunale ha respinto il ricorso, sostenendo che la mancata compilazione del quadro RR determinasse la sospensione della prescrizione, in virtù della norma che prevede tale sospensione quando il debitore ha dolosamente occultato l’esistenza del debito. La Corte d’Appello di Milano ha confermato questa impostazione.
La decisione della Corte
Il professionista ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi: il primo riguardante la decadenza dall’iscrizione a ruolo e il secondo concernente la corretta interpretazione degli articoli 2935 e 2941, n. 8, del codice civile. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, confermando i principi consolidati in materia di opposizione ad avviso di addebito.
Il secondo motivo è stato accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione. La Corte ha ribadito che per la sospensione della prescrizione è necessario che il debitore abbia posto in essere un comportamento intenzionalmente diretto a nascondere al creditore l’esistenza dell’obbligazione, richiedendo un accertamento di fatto da parte del giudice di merito.