Il tema della registrazione di un fondo rischi tributario in seguito a un Processo Verbale di Constatazione (PVC) da parte della Guardia di Finanza è di fondamentale importanza per le aziende. Questo articolo analizza quando una contestazione fiscale deve essere contabilizzata e quando può essere considerata solo una passività potenziale.
Nel caso di Alfa S.r.l., una società di consulenza informatica, è stata sottoposta a verifica fiscale nel 2025 riguardante gli esercizi 2022, 2023 e 2024. Il 15 dicembre 2025, la società ha ricevuto un PVC con contestazioni sulla deducibilità di costi per prestazioni di consulenza e marketing, per un totale di 300.000 euro. I verificatori hanno evidenziato che la documentazione presentata non dimostrava adeguatamente l’esecuzione delle prestazioni e il beneficio economico ottenuto.
La stima complessiva dell’esposizione della società, considerando sanzioni e interessi, è di circa 120.000 euro. Tuttavia, al 31 dicembre 2025, la procedura di accertamento non era ancora conclusa, e l’Agenzia delle Entrate non aveva notificato alcun avviso di accertamento. Gli amministratori di Alfa S.r.l. hanno quindi richiesto un parere a un consulente fiscale per capire come procedere nella redazione del bilancio.
La valutazione della necessità di iscrivere un fondo rischi tributario dipende dalla probabilità dell’esborso e dalla stimabilità dell’onere. Se una parte delle contestazioni è difendibile, potrebbe non essere necessario accantonare l’intero importo contestato. Tuttavia, il consulente fiscale ha stimato che un onere ragionevole da accantonare potrebbe essere di 80.000 euro.
In conclusione, la registrazione di un fondo rischi tributario è un processo delicato che richiede un’analisi attenta delle contestazioni ricevute e della documentazione disponibile. Le aziende devono valutare se le contestazioni rappresentano un rischio potenziale o se giustificano la creazione di un fondo nel bilancio.