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Iperammortamento 2026: requisiti per la dichiarazione dei redditi

Scopri le condizioni per usufruire dell'iperammortamento nel 2026.

Iperammortamento 2026: requisiti per la dichiarazione dei redditi

Dal 12 giugno 2026, il GSE ha avviato la piattaforma per le domande relative all’iperammortamento, una misura introdotta dalla Legge di Bilancio n. 199/2025. Questo strumento consente alle imprese di beneficiare di una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni, ma è necessario rispettare alcune condizioni per poterlo utilizzare nella dichiarazione dei redditi.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 4 del DM 7 maggio 2026, l’iperammortamento decorre dal periodo d’imposta in cui l’impresa invia al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti, a condizione che il bene sia entrato in funzione entro lo stesso periodo. La fruizione della maggiorazione è subordinata alla ricezione di una comunicazione di esito positivo da parte del GSE, che verifica la correttezza delle informazioni fornite.

Il beneficio è calcolato sulla base delle spese agevolabili per gli investimenti completati. In particolare, la maggiorazione è del 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 100% per la quota da 2,5 a 10 milioni di euro e del 50% per investimenti oltre i 10 milioni e fino a 20 milioni di euro. Pertanto, per poter accedere alla prima quota dell’iperammortamento per un investimento completato nel 2026, è fondamentale che il bene sia stato attivato e interconnesso entro l’anno, accompagnato da perizia e certificazione contabile.

Inoltre, la comunicazione di completamento deve essere trasmessa entro il 31 dicembre 2026, sempre previa ricezione della comunicazione di esito positivo da parte del GSE. È importante notare che il DM stabilisce che il plafond per l’iperammortamento deve essere calcolato annualmente, quindi si applica separatamente per gli anni 2026, 2027 e 2028.

Infine, il DL n. 38/2026 ha eliminato il requisito della provenienza geografica dei beni, chiarendo che i limiti di investimento si riferiscono a ciascuna annualità e non all’intero periodo di vigenza della norma.