La realizzazione di pertinenze all’abitazione principale consente di usufruire di detrazioni fiscali sui costi sostenuti ai fini Irpef. In particolare, analizziamo il caso di una tettoia in legno destinata a posto auto.
I costi per la costruzione di una tettoia che funge da posto auto sono detraibili dall’Irpef. Secondo la Risposta a interpello n. 118/2026 dell’Agenzia delle Entrate, è fondamentale che la licenza edilizia indichi chiaramente la pertinenzialità e che l’immobile venga accatastato nella categoria C/6. In assenza di tali requisiti, non è possibile beneficiare della detraibilità dei costi.
Requisiti per la detrazione
Un contribuente ha realizzato nel 2025 una capanna in legno su un cortile comune, di cui possiede il 50% insieme al padre. La struttura è destinata esclusivamente a posto auto e rappresenta una pertinenza della prima casa. I costi sostenuti, inclusi progettazione, IVA e spese amministrative, sono stati richiesti per la detrazione prevista dall’articolo 16-bis del Tuir.
Tuttavia, il contribuente ha sollevato un dubbio: la licenza edilizia non specifica né la destinazione a posto auto né il vincolo di pertinenzialità con l’unità abitativa. Nonostante ciò, il manufatto risulta pertinenza ai fini IMU e una dichiarazione tecnica conferma la sua utilizzabilità come parcheggio, collegandosi funzionalmente all’abitazione principale.
Detrazioni e vincoli
Il manufatto è censito in categoria C/2, che comprende magazzini e locali di deposito, e non in C/6, che include autorimesse. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che per ottenere la detrazione non è sufficiente che il bene sia utilizzato come parcheggio; deve essere riconoscibile giuridicamente come autorimessa o posto auto pertinenziale.
Per beneficiare della detrazione, è necessario che esista o venga creato un vincolo di pertinenzialità con un’unità immobiliare abitativa. Ciò implica che tra i documenti richiesti per l’agevolazione deve esserci una concessione edilizia che attesti esplicitamente tale vincolo. Pertanto, la capanna in legno, censita in categoria C/2, non può essere considerata “autorimessa” o “posto auto” ai fini della detrazione prevista dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera d), del Tuir, poiché mancano i requisiti necessari.