Normative fiscali

Detrazioni fiscali per tettoie auto: guida pratica

Guida alla detrazione delle tettoie per posti auto e requisiti necessari.

Detrazioni fiscali per tettoie auto: guida pratica

La realizzazione di pertinenze all’abitazione principale consente di usufruire di detrazioni fiscali sui costi sostenuti ai fini Irpef. In particolare, analizziamo il caso di una tettoia in legno destinata a posto auto.

I costi per la costruzione di una tettoia che funge da posto auto sono detraibili dall’Irpef. Secondo la Risposta a interpello n. 118/2026 dell’Agenzia delle Entrate, è fondamentale che la licenza edilizia indichi chiaramente la pertinenzialità e che l’immobile venga accatastato nella categoria C/6. In assenza di tali requisiti, non è possibile beneficiare della detraibilità dei costi.

Requisiti per la detrazione

Un contribuente ha realizzato nel 2025 una capanna in legno su un cortile comune, di cui possiede il 50% insieme al padre. La struttura è destinata esclusivamente a posto auto e rappresenta una pertinenza della prima casa. I costi sostenuti, inclusi progettazione, IVA e spese amministrative, sono stati richiesti per la detrazione prevista dall’articolo 16-bis del Tuir.

Tuttavia, il contribuente ha sollevato un dubbio: la licenza edilizia non specifica né la destinazione a posto auto né il vincolo di pertinenzialità con l’unità abitativa. Nonostante ciò, il manufatto risulta pertinenza ai fini IMU e una dichiarazione tecnica conferma la sua utilizzabilità come parcheggio, collegandosi funzionalmente all’abitazione principale.

Detrazioni e vincoli

Il manufatto è censito in categoria C/2, che comprende magazzini e locali di deposito, e non in C/6, che include autorimesse. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che per ottenere la detrazione non è sufficiente che il bene sia utilizzato come parcheggio; deve essere riconoscibile giuridicamente come autorimessa o posto auto pertinenziale.

Per beneficiare della detrazione, è necessario che esista o venga creato un vincolo di pertinenzialità con un’unità immobiliare abitativa. Ciò implica che tra i documenti richiesti per l’agevolazione deve esserci una concessione edilizia che attesti esplicitamente tale vincolo. Pertanto, la capanna in legno, censita in categoria C/2, non può essere considerata “autorimessa” o “posto auto” ai fini della detrazione prevista dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera d), del Tuir, poiché mancano i requisiti necessari.