La Corte Costituzionale ha recentemente emesso una sentenza storica riguardante il diritto alla pensione di reversibilità per le coppie omosessuali. Con la sentenza n. 91 del 2026, depositata il 28 maggio 2026, la Consulta ha dichiarato incostituzionale l’articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, che escludeva il diritto alla pensione di reversibilità per il partner superstite di una coppia omosessuale unita in matrimonio all’estero, nel caso in cui il decesso dell’assicurato fosse avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge Cirinnà del 2016.
Questa decisione rappresenta un passo significativo verso l’uguaglianza dei diritti, poiché impone all’INPS di riconoscere la pensione di reversibilità anche in situazioni precedentemente escluse dalla tutela pensionistica. La pronuncia ha un impatto diretto su datori di lavoro e consulenti del lavoro, che dovranno adeguare le loro pratiche previdenziali.
Il caso concreto
Il caso che ha portato a questa sentenza riguarda un partner superstite di una coppia maschile, unita in matrimonio negli Stati Uniti nel 2013. Dopo il decesso del coniuge assicurato nell’ottobre 2015, l’INPS aveva negato il diritto alla pensione ai superstiti, poiché il matrimonio contratto all’estero non aveva effetti giuridici in Italia a causa dell’assenza di una normativa che riconoscesse tali unioni. Solo con il d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 7, è stato stabilito che i matrimoni tra cittadini italiani dello stesso sesso contratti all’estero producono effetti equivalenti a quelli delle unioni civili in Italia.
La Corte d’Appello di Milano aveva inizialmente riconosciuto il diritto alla prestazione, ma la Corte di Cassazione, ritenendo quell’interpretazione oltre i limiti consentiti, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, rimettendo la decisione alla Consulta.
La decisione della Corte
La Corte Costituzionale ha accolto la questione, dichiarando l’incostituzionalità della norma per violazione dell’articolo 3 della Costituzione, evidenziando un’ingiustificata disparità di trattamento. La Corte ha sottolineato che la pensione di reversibilità non ha una funzione meramente assistenziale, ma riconosce l’apporto economico di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune. Escludere dalla tutela chi ha formalizzato un vincolo all’estero, ma non ha potuto ottenerne il riconoscimento in Italia, è stato ritenuto irragionevole.
Inoltre, la Corte ha evidenziato che la ragionevolezza di una scelta legislativa deve essere valutata anche in base all’evoluzione dell’ordinamento. Oggi, il legislatore riconosce l’equiparazione tra coniugi e uniti civilmente, rendendo irragionevole che tale parificazione non si applichi a chi non ha potuto rendere efficace il proprio matrimonio a causa di un divieto di legge.
Infine, la Corte ha escluso l’applicabilità della direttiva 2000/78/CE, confermando la legittimità dell’intervento additivo richiesto. L’INPS dovrà quindi adeguare le proprie prassi in conformità con questa decisione, garantendo i diritti alle coppie omosessuali.