Diritti civili

Riconoscimento della pensione di reversibilità per coppie omosessuali

La Corte Costituzionale riconosce il diritto alla pensione di reversibilità per coppie omosessuali, anche se sposate all'estero.

Riconoscimento della pensione di reversibilità per coppie omosessuali

Con la sentenza n. 91 del 2026, depositata il 28 maggio 2026, la Corte Costituzionale ha stabilito che negare il diritto alla pensione di reversibilità al partner superstite di una coppia omosessuale, unita in matrimonio all’estero, è incostituzionale. Questa decisione si applica anche ai casi in cui il decesso dell’assicurato sia avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge Cirinnà, approvata nel 2016.

La pronuncia della Consulta ha un impatto diretto sui datori di lavoro e sui consulenti del lavoro, poiché impone all’INPS di riconoscere la pensione di reversibilità anche in situazioni precedentemente escluse dalla tutela pensionistica. La Corte ha evidenziato che la pensione di reversibilità non è solo un aiuto assistenziale, ma riflette l’apporto economico di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune.

Il caso concreto

La questione è emersa da un caso specifico in cui un partner superstite di una coppia maschile, unita in matrimonio negli Stati Uniti nel 2013, ha visto negato il diritto alla pensione ai superstiti dopo il decesso del coniuge nel 2015. All’epoca, il matrimonio contratto all’estero non aveva effetti giuridici in Italia, poiché non esisteva ancora una normativa che riconoscesse tali unioni. Solo nel 2017, con un decreto legislativo, è stato stabilito che i matrimoni tra persone dello stesso sesso contratti all’estero avrebbero prodotto effetti legali in Italia.

La Corte d’Appello di Milano aveva inizialmente riconosciuto il diritto alla prestazione, ma la Corte di Cassazione ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, rimettendo la decisione alla Corte Costituzionale.

La decisione della Corte Costituzionale

La Corte ha accolto la questione, dichiarando l’incostituzionalità della norma per violazione dell’art. 3 della Costituzione, che garantisce l’uguaglianza di trattamento. La Corte ha sottolineato che escludere dalla pensione di reversibilità chi ha formalizzato un matrimonio all’estero è irragionevole, considerando che oggi il legislatore riconosce l’equiparazione tra coniugi e uniti civilmente.

Inoltre, la Corte ha escluso l’applicabilità di una direttiva europea che riguardava i regimi di sicurezza sociale, confermando la legittimità dell’intervento richiesto. L’INPS dovrà quindi adeguare le proprie prassi in conformità con questa decisione, garantendo il diritto alla pensione di reversibilità anche per le coppie omosessuali.