L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito chiarimenti riguardo alla possibilità di utilizzare i crediti da Superbonus per compensare debiti iscritti a ruolo. In particolare, con la risposta a interpello n. 110/2026, è stato stabilito che i crediti agevolativi da Superbonus possono essere utilizzati per compensare debiti previdenziali correnti, ma non possono estinguere somme già iscritte a ruolo e affidate all’Agente della Riscossione.
Il caso esaminato riguarda un avvocato debitore verso la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, il quale desiderava utilizzare un credito d’imposta derivante da interventi di Superbonus per estinguere il proprio debito. L’avvocato aveva già richiesto e ottenuto la rateizzazione del debito, suddiviso in 72 rate mensili.
Il professionista ha sostenuto la legittimità della sua richiesta citando diversi articoli normativi. In primo luogo, ha richiamato l’articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997, che consente l’uso del modello F24 per compensare crediti erariali con debiti previdenziali. Inoltre, ha fatto riferimento alla risoluzione n. 1/E dell’11 gennaio 2021, che ha istituito codici tributo per il versamento dei contributi Cassa Forense tramite F24, rendendo tali contributi compensabili orizzontalmente.
Il professionista ha anche invocato l’articolo 2-quater del d.l. n. 11/2023, che interpreta la compensazione tra enti impositori diversi, e ha citato una precedente risposta a interpello dell’Agenzia che confermava la possibilità di compensare contributi previdenziali con crediti da bonus edilizi.
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nonostante la rateizzazione del debito, non è possibile utilizzare i crediti Superbonus per estinguere debiti già iscritti a ruolo. Questo è in linea con l’articolo 31 del d.l. n. 78/2010, che vieta la compensazione in presenza di debiti superiori a 1.500 euro.
Normativa e limitazioni
La normativa vigente stabilisce che i crediti d’imposta da Superbonus possono essere utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997, ma con alcune limitazioni. A partire dal 30 marzo 2024, è prevista una sospensione dell’utilizzabilità dei crediti Superbonus in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali superiori a 10.000 euro, ma questa disposizione non è ancora operativa in quanto manca il regolamento ministeriale necessario.
Inoltre, l’articolo 37, comma 49-quinquies, del d.l. n. 223/2006, modificato dalla legge n. 199/2025, esclude la compensazione per crediti erariali e agevolativi in presenza di iscrizioni a ruolo superiori a 50.000 euro. Tuttavia, questa preclusione non si applica ai debiti oggetto di piani di rateazione non decaduti.
In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che, sebbene i crediti Superbonus possano essere utilizzati per compensare debiti previdenziali, non possono essere impiegati per estinguere debiti già iscritti a ruolo. Questo chiarimento è fondamentale per i professionisti che intendono utilizzare i crediti d’imposta in modo corretto e conforme alla normativa vigente.