L’iperammortamento rappresenta un’importante opportunità per le imprese che intendono investire in beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale. Secondo l’articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, per gli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2026 al 30 settembre 2028, è prevista una maxideduzione delle quote di ammortamento, con una maggiorazione del costo di acquisto fino al 180% per specifici beni nuovi.
Questa agevolazione fiscale si applica esclusivamente ai beni indicati negli allegati IV e V della legge, e consente di aumentare il costo fiscalmente rilevante del bene, utilizzato per calcolare le quote di ammortamento e i canoni di leasing deducibili ai fini IRPEF e IRES. È importante notare che l’iperammortamento non ha impatti sul bilancio redatto secondo le regole del codice civile, ma permette di ridurre l’imponibile fiscale.
Dettagli sull’agevolazione
Le percentuali di maggiorazione variano in base all’importo dell’investimento: per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, la maggiorazione è del 180%, mentre per importi superiori, le percentuali scendono a 100% e 50% per investimenti fino a 10 e 20 milioni di euro rispettivamente. È fondamentale rispettare i vincoli procedurali, che includono l’obbligo di presentare cinque comunicazioni al GSE.
La fruizione del beneficio è subordinata alla comunicazione di completamento degli investimenti e alla ricezione di un esito positivo delle verifiche da parte del GSE. I beni agevolabili comprendono quelli funzionali alla trasformazione digitale delle imprese e i beni immateriali come software e piattaforme digitali.
Modalità di accesso e controlli
Per accedere all’iperammortamento, le imprese devono seguire procedure specifiche per il riconoscimento del beneficio. Il conteggio delle quote di ammortamento deve essere effettuato secondo le regole stabilite dal DPR 22 dicembre 1986, n. 917. Ad esempio, se un bene ha un costo di 100.000 euro, la quota di ammortamento ordinaria del 20% consente di dedurre 28.000 euro nel primo anno, grazie alla maggiorazione.
In caso di permute o dazioni in pagamento, il valore dei beni ceduti sarà determinato in base ai costi complessivi, mentre per contratti stipulati prima del 1 gennaio 2026 si applicherà il criterio del valore normale. È essenziale che le imprese si informino adeguatamente sulle modalità di accesso e sui controlli previsti per evitare la decadenza dal beneficio.