Con la Risposta a interpello n. 108 del 25 maggio 2026, l’Agenzia delle Entrate (ADE) ha fornito un’importante chiarificazione riguardo all’agevolazione prima casa, estendendola anche agli immobili fatiscenti, a condizione che vengano rispettate specifiche normative.
In particolare, l’agevolazione è applicabile all’acquisto di un fabbricato collabente, classificato nel Catasto con la categoria F/2, purché l’immobile venga recuperato e destinato a uso abitativo entro tre anni dall’atto di acquisto. Questo rappresenta un’opportunità significativa per coloro che desiderano investire in immobili da ristrutturare.
Requisiti per l’agevolazione
Per poter beneficiare dell’agevolazione prima casa, l’acquirente deve soddisfare alcuni requisiti fondamentali. Innanzitutto, l’immobile deve trovarsi nel comune in cui l’acquirente stabilirà la propria residenza entro 18 mesi dall’acquisto. Inoltre, l’acquirente non deve essere titolare di diritti di proprietà su un’altra abitazione nello stesso comune.
È necessario che l’acquirente dichiari, nell’atto di acquisto, di non possedere altre abitazioni per le quali ha già usufruito delle agevolazioni fiscali. Queste condizioni sono delineate nella nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro.
Interpretazione della norma
La recente interpretazione dell’ADE chiarisce che anche gli immobili in fase di costruzione o quelli classificati come collabenti possono rientrare nelle agevolazioni per la prima casa, a condizione che siano strutturalmente concepiti per uso abitativo. Questo allineamento con la giurisprudenza di legittimità offre nuove possibilità per i potenziali acquirenti.
In conclusione, l’estensione delle agevolazioni prima casa agli immobili fatiscenti rappresenta un passo avanti significativo per incentivare il recupero edilizio e favorire l’accesso alla proprietà immobiliare, rendendo più accessibile il sogno di una casa per molti italiani.