Il Decreto Fiscale è stato recentemente convertito in legge, introducendo importanti modifiche riguardanti l’Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT). Queste novità riguardano principalmente la gestione e la riscossione dell’imposta, nonché il sistema sanzionatorio ad essa collegato.
L’articolo 10-bis del decreto modifica la disciplina dell’IPT, che si applica alle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli presso il pubblico registro automobilistico. Questa modifica novella l’articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale disciplina i tributi locali.
Principali modifiche introdotte
Il nuovo articolo 10-bis è composto da un unico comma suddiviso in otto lettere, ciascuna delle quali introduce specifiche novità. Tra queste, la lettera a) stabilisce che l’imposta si applica anche alle modalità di registrazione di veicoli in un apposito elenco del sistema informativo del P.R.A., come indicato dall’articolo 93-bis, comma 2, del Nuovo Codice della Strada.
È importante notare che l’utilizzatore di un veicolo deve effettuare la registrazione quando la disponibilità del veicolo supera i trenta giorni nell’anno solare. Inoltre, qualsiasi variazione della disponibilità del veicolo deve essere annotata entro tre giorni da chiunque ceda la disponibilità del veicolo stesso.
Scadenze e rimborsi
In caso di trasferimento della residenza o della sede, se si tratta di una persona giuridica, l’annotazione deve essere effettuata da chi ha la disponibilità del veicolo. La lettera c) del comma unico dell’articolo 10-bis prevede che le comunicazioni effettuate dai soggetti passivi alla Camera di Commercio competente riguardanti la sede della persona giuridica siano considerate come dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Inoltre, la lettera e) stabilisce che, in caso di parziale o omesso versamento, l’imposta deve essere richiesta entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato effettuato o avrebbe dovuto essere effettuato. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro cinque anni dal giorno del versamento.
La provincia o la città metropolitana è tenuta a effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla presentazione dell’istanza. Per ulteriori dettagli, si consiglia di consultare la norma completa.