Lavoro editoriale

Prepensionamento dei giornalisti, stanziati 30 milioni fino al 2031

La bozza prevede fondi annuali e conferma requisiti, vincoli aziendali e incompatibilità della pensione.

Prepensionamento dei giornalisti, stanziati 30 milioni fino al 2031

Il disegno di legge di Bilancio 2027 prevede nuove risorse per il prepensionamento dei giornalisti professionisti iscritti all’INPS, l’ente che dal 1° luglio 2022 ha assorbito la gestione previdenziale dell’ex INPGI. L’articolo 110, comma 3, autorizza una spesa di 6 milioni di euro all’anno dal 2027 al 2031, per un totale di 30 milioni.

La misura riguarda i giornalisti dipendenti di imprese editrici di quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale, nei casi previsti dall’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 416/1981, cioè in presenza di situazioni di crisi o di riorganizzazione aziendale. Lo stanziamento costituisce un limite di spesa e incrementa le risorse già previste dall’articolo 41-bis, comma 7, del decreto legge 207/2008, successivamente aumentate da altri interventi.

Un finanziamento era già stato autorizzato per il 2026 e il 2027 dalla legge 174/2026, di conversione del decreto sulla pubblica amministrazione: rispettivamente 4,6 milioni di euro per il 2026 e 1,7 milioni per il 2027. L’INPS ha inoltre comunicato l’avvio della definizione delle domande di prepensionamento presentate fino al 27 ottobre 2026.

Le risorse per l’editoria

La disposizione è inserita nell’articolo del disegno di legge dedicato al sostegno all’editoria. Una parte consistente delle risorse è destinata al credito d’imposta per l’acquisto della carta previsto dall’articolo 188 del decreto legge 34/2020: 34 milioni di euro per il 2027, 26 milioni per il 2028 e 6 milioni annui dal 2029 al 2031. La norma proroga inoltre per il 2027 e il 2028 il credito d’imposta sulla carta nella misura del 30%, con stanziamenti pari a 28 milioni per il 2027 e 20 milioni per il 2028.

Le misure sono contenute nella bozza del disegno di legge e potrebbero quindi essere modificate durante l’esame parlamentare.

Requisiti e condizioni aziendali

Le regole attuali sono stabilite dall’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 416/1981, dalla circolare INPS n. 10/2023 e dal messaggio INPS n. 3595/2023. Possono accedere al trattamento i giornalisti professionisti dipendenti delle imprese interessate, purché iscritti all’elenco dei professionisti dell’Ordine dei giornalisti. Il requisito contributivo è pari a 25 anni e 5 mesi.

I pubblicisti sono esclusi da questa disciplina e rientrano nelle regole previste per i poligrafici. Per questi lavoratori l’accesso è possibile quando mancano non più di cinque anni all’età per la pensione di vecchiaia, fissata a 67 anni fino al 2026, quindi a 62 anni. Nel periodo 2027-2031 è previsto l’adeguamento alla speranza di vita: un mese in più dal 2027 e due mesi dal 2028.

Per l’azienda è necessaria la CIGS per riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, per una durata non superiore a 24 mesi. Sono invece escluse la causale di crisi aziendale e i contratti di solidarietà. Il lavoratore deve restare in cassa integrazione per almeno 90 giorni, condizione considerata soddisfatta con una permanenza di almeno tre mesi. Età e contribuzione devono essere maturate entro il periodo di CIGS autorizzato e l’ultima contribuzione deve risultare accreditata come CIGS finalizzata al prepensionamento.

Il messaggio INPS n. 3595/2023 prevede una deroga per chi aveva maturato il requisito secondo la prassi INPGI, con un giorno di CIGS al mese per tre mesi. È inoltre richiesto un piano aziendale che preveda un’assunzione ogni due prepensionamenti. Non può accedere chi ha optato per il sistema contributivo, perché questa scelta preclude il ricorso a requisiti diversi da quelli ordinari.

Dal momento della decorrenza, la pensione è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa subordinata o autonoma, svolta in Italia o all’estero. Il trattamento non è inoltre cumulabile con le prestazioni di disoccupazione.