Lavoro ispettivo

Formazione dei neoassunti, nuove regole per la sicurezza

L’INL elimina il vecchio riferimento ai 60 giorni: eccezione di un mese per ristorazione e strutture ricettive.

Formazione dei neoassunti, nuove regole per la sicurezza

L’Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota n. 2377 del 27 ottobre 2026, ha fornito al personale ispettivo nuove indicazioni sui tempi della formazione in materia di salute e sicurezza per i lavoratori neoassunti. Il documento, che recepisce il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro, aggiorna le istruzioni della circolare INL n. 3/2021 e chiarisce l’applicazione della deroga prevista per pubblici esercizi e imprese turistico-ricettive.

La regola generale stabilita dall’articolo 37, comma 4, del decreto legislativo n. 81/2008 prevede che la formazione sia impartita al momento della costituzione del rapporto di lavoro o, nel caso della somministrazione, all’inizio dell’utilizzazione. Il precedente Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 consentiva di completare il percorso entro 60 giorni dall’assunzione, ma il termine è stato spesso interpretato come la possibilità di rinviare l’avvio dei corsi. Il nuovo Accordo del 17 aprile 2025, n. 59/CSR, non lo prevede più.

Quando si applica la deroga

Una disciplina specifica è stata introdotta dall’articolo 1-bis del decreto legge n. 159/2025, convertito dalla legge n. 198/2025. Negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande individuati dall’articolo 5 della legge n. 287/1991 e nelle imprese turistico-ricettive, la formazione e l’eventuale addestramento devono essere completati entro 30 giorni dall’assunzione o dall’inizio dell’utilizzazione.

L’INL precisa però che la deroga riguarda soltanto il termine di conclusione del percorso. Anche in questi comparti la formazione deve essere avviata subito e il lavoratore può essere assegnato alla mansione prima del completamento, mentre resta l’obbligo di informarlo prima dell’impiego, come previsto dall’articolo 36 del Testo unico sulla sicurezza. Per tutte le altre imprese resta la regola della formazione al momento dell’assunzione.

Controlli e documenti da esibire

In caso di sospensione dell’attività per lavoro nero, la revoca richiede la regolarizzazione degli obblighi contrattuali e di sicurezza. I corsi devono essere programmati per concludersi nel più breve tempo possibile e, nei settori in deroga, comunque entro 30 giorni dall’assunzione. Per la revoca è sufficiente presentare la documentazione che dimostri la prenotazione dei corsi entro i termini. Anche nei procedimenti di prescrizione gli ispettori non faranno più riferimento ai 60 giorni: il termine dovrà essere limitato al tempo tecnicamente necessario per partecipare alla formazione.

Se il controllo avviene entro i 30 giorni e il datore di lavoro non dispone ancora degli attestati, dovrà dimostrare di aver avviato almeno le attività preparatorie. Sono utili, purché abbiano data certa, le comunicazioni con il soggetto formatore, le richieste di collaborazione a un organismo paritetico, i contatti con il docente o quelli con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. La violazione scatta solo in assenza sia degli attestati sia di documentazione idonea. In quel caso la prescrizione impone di completare il percorso nel tempo tecnicamente necessario e comunque entro 30 giorni. Per i contratti più brevi, la formazione deve concludersi in tempi coerenti con la durata del rapporto.

La deroga riguarda esclusivamente gli esercizi di ristorazione, bar, gelaterie, pasticcerie e attività similari individuati dalla legge n. 287/1991, comprese alcune strutture con attività di intrattenimento, oltre alle imprese turistico-ricettive. Non si applica invece agli altri settori, che restano soggetti all’obbligo ordinario.