Il datore di lavoro di un’impresa appaltatrice non può limitarsi a inviare i dipendenti nella sede del committente. Prima dell’avvio delle attività deve verificare i luoghi di lavoro, valutare i rischi specifici e coordinarsi con il committente sulle misure di prevenzione. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, Sezione IV penale, con la sentenza n. 35997, confermando la condanna per omicidio colposo dell’amministratrice unica di una società di pulizie.
La vicenda riguarda la morte di un lavoratore incaricato di un intervento straordinario in un ente teatrale. Il committente aveva richiesto via e-mail la pulizia del palcoscenico e del seminterrato sottostante. Il dipendente era stato mandato nel vano del montacarichi, una fossa sotterranea priva di parapetti, aerazione e luce naturale. Non risultava formato all’uso delle scale e non disponeva di casco né di calzature antinfortunistiche. Durante l’attività è caduto, riportando un trauma cranico che ne ha provocato il decesso.
La condanna e i motivi del ricorso
L’amministratrice era stata imputata di omicidio colposo in cooperazione con il responsabile del committente, in relazione alle violazioni delle norme sulla sicurezza delle attrezzature e sulla formazione dei lavoratori. In primo grado era stata condannata a un anno e quattro mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena, oltre al risarcimento dei danni alle parti civili. La Corte d’appello aveva confermato la decisione e assolto il responsabile del committente.
La difesa aveva presentato ricorso per cassazione sostenendo, tra l’altro, che il vano del montacarichi non rientrasse nell’area indicata dal capitolato e dalle planimetrie. Erano state inoltre contestate l’omessa valutazione di alcune testimonianze e la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Secondo la difesa, la decisione aveva richiamato anche gli obblighi di cooperazione e coordinamento previsti dall’articolo 26, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, sebbene tale profilo non fosse espressamente indicato nel capo d’imputazione.
Gli obblighi dell’impresa appaltatrice
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo i primi due motivi generici e manifestamente infondati. I giudici hanno rilevato che la richiesta del committente riguardava l’intero seminterrato del palcoscenico, senza esclusioni, e che la planimetria collocava il vano del montacarichi nell’area del sottopalco. Le testimonianze avevano inoltre confermato che i soggetti coinvolti conoscevano il luogo in cui il dipendente avrebbe operato.
Secondo la Cassazione, l’amministratrice sapeva della richiesta di lavori extra canone e aveva inviato il personale, ma non aveva effettuato il sopralluogo, previsto anche dal contratto, né aveva valutato i rischi o sollecitato lo scambio di informazioni con il committente. Una verifica preventiva avrebbe consentito di individuare il rischio di caduta e di adottare precauzioni essenziali.
Per la Corte, gli obblighi di cooperazione e coordinamento costituiscono il nucleo della posizione di garanzia dei datori di lavoro coinvolti in un appalto. Tali doveri risultano ancora più rilevanti quando il committente non si attiva. La mancata verifica dei luoghi e l’assenza di misure adeguate sono state quindi ritenute causalmente collegate all’infortunio mortale.
Infondato anche il motivo relativo alla correlazione tra accusa e sentenza. Nei reati colposi, ha precisato la Corte, la contestazione riguarda la condotta colposa nel suo complesso. Il giudice può valorizzare ulteriori profili di colpa emersi dagli atti, purché l’imputato abbia avuto la possibilità di difendersi. Nel caso esaminato, il tema della cooperazione e del coordinamento era stato discusso nei precedenti gradi di giudizio, mentre le violazioni su scale e formazione risultavano collegate al mancato rispetto di quegli obblighi.