Lavoro e norme

Formazione dei neoassunti, cambiano le regole sui 60 giorni

L’INL chiarisce tempi, controlli: percorso immediato; chiusura entro un mese soltanto per turismo, bar, ristorazione.

Formazione dei neoassunti, cambiano le regole sui 60 giorni

L’Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota n. 2377 del 27 ottobre 2026, ha fornito nuove indicazioni sui tempi della formazione in materia di salute e sicurezza per i lavoratori neoassunti. Il documento recepisce il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e aggiorna le istruzioni contenute nella circolare INL n. 3/2021.

La regola generale resta quella prevista dall’articolo 37 del decreto legislativo n. 81/2008: la formazione deve essere svolta al momento della costituzione del rapporto di lavoro o, nel caso della somministrazione, all’inizio dell’utilizzazione. Il precedente Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 consentiva di completare il percorso entro 60 giorni dall’assunzione, ma il termine è stato spesso interpretato come una possibilità di rinviare l’avvio dei corsi. Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, n. 59/CSR, non prevede più questa scadenza.

La deroga per turismo, bar e ristorazione

Una disciplina speciale è stata introdotta dall’articolo 1-bis del decreto legge n. 159/2025, convertito dalla legge n. 198/2025. La deroga riguarda gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande individuati dall’articolo 5 della legge n. 287/1991 e le imprese turistico-ricettive. In questi ambiti, considerati il livello di rischio e le modalità di svolgimento del servizio, la formazione e l’eventuale addestramento specifico devono essere completati entro 30 giorni dall’assunzione o dall’inizio dell’utilizzazione.

L’INL precisa però che la deroga riguarda soltanto il termine di conclusione. Il percorso deve essere avviato subito e il lavoratore può essere assegnato alla mansione prima del completamento, mentre resta l’obbligo di informarlo prima dell’impiego, come previsto dall’articolo 36 del Testo unico sulla sicurezza. La disciplina si applica, tra gli altri, a ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, gelaterie, pasticcerie, locali notturni e stabilimenti balneari, nei casi indicati dalla normativa.

Controlli, sospensioni e documenti necessari

Le nuove istruzioni incidono anche sulle verifiche ispettive. In caso di sospensione dell’attività per lavoro nero, la revoca richiede la regolarizzazione degli obblighi contrattuali e di sicurezza. I corsi devono essere programmati per concludersi nel più breve tempo possibile e, nei settori in deroga, comunque entro 30 giorni. Per ottenere la revoca è sufficiente presentare la documentazione che dimostri la prenotazione dei corsi entro i termini.

Anche nei verbali di prescrizione gli ispettori non faranno più riferimento ai 60 giorni: il termine dovrà essere commisurato al tempo tecnicamente necessario per partecipare ai corsi. Per dimostrare l’adempimento sarà necessario esibire gli attestati di formazione.

Se il controllo avviene entro i 30 giorni dall’assunzione e gli attestati non sono ancora disponibili, il datore di lavoro dovrà dimostrare di avere avviato almeno le attività preparatorie. Tra i documenti utili, purché dotati di data certa, rientrano le comunicazioni con il soggetto formatore, le richieste di collaborazione a un organismo paritetico, i contatti con il docente e quelli con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. La violazione scatta in assenza sia degli attestati sia di documentazione idonea. Per i rapporti di durata inferiore a 30 giorni, la formazione dovrà essere completata in tempi coerenti con la durata del contratto.