La dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, delle società di persone e dei soggetti IRES con periodo di imposta coincidente con l’anno solare e dell’IRAP deve essere presentata entro il 31 ottobre. Superato tale termine, è possibile presentare la dichiarazione entro 90 giorni, ovvero entro il 29 gennaio dell’anno successivo, per evitare che venga considerata “dichiarazione omessa” e quindi non più regolarizzabile.
Nel caso di dichiarazione omessa, si applica una sanzione amministrativa del 120% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro. Se non sono dovute imposte, la sanzione varia da 250 a 1.000 euro. Per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, le sanzioni possono aumentare fino al doppio. Se la dichiarazione è presentata tardivamente, entro i 90 giorni dalla scadenza, si applica una sanzione fissa di 250 euro.
Sanatoria per dichiarazione omessa
Se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a 90 giorni ma non oltre i termini stabiliti dall’art. 43 del d.p.r. 29.9.1973, n. 600, ovvero entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, si applica una sanzione del 75% sull’ammontare delle imposte dovute. Se non sono dovute imposte, la sanzione si applica nella misura di 250 a 1.000 euro.
Dichiarazione tardiva e infedele
Se la dichiarazione è presentata entro 90 giorni dalla scadenza, si applica la sanzione fissa di 250 euro, indipendentemente dal versamento delle imposte. La dichiarazione è considerata pienamente valida e non si applica la sanzione proporzionale del 120%. In caso di ritardi nei versamenti, si applicano sanzioni specifiche, con possibilità di ravvedimento operoso.
In caso di dichiarazione infedele, se il contribuente presenta una dichiarazione integrativa entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della presentazione, e prima di avere avuto formale conoscenza di accessi o verifiche, si possono applicare sanzioni ridotte.